Art. 5. Trattamento economico di missione 1. Il trattamento economico di missione comprende: a) l'indennita' di trasferta; b) l'indennita' supplementare; c) il rimborso delle spese. 2. I trattamenti economici di cui alle lettere a), b), c) del precedente comma sono fra loro cumulabili fatto salvo quanto previsto del successivo articolo 12. 3. Il trattamento di missione cessa dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella stessa localita'. 4. Al personale spetta il trattamento economico di missione relativo alla qualifica funzionale rivestita al momento in cui la missione stessa e' effettuata. Eventuali variazioni di qualifica, disposte con efficacia retroattiva, non sono rilevanti ai fini indicati dal presente comma. 5. Al personale inviato in missione al seguito e per collaborare con il personale di qualifica piu' elevata, o facente parte di delegazione ufficiale della Regione, si applicano le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 5 della legge regionale l3 gennaio 1990, n. 4.