Art. 5.
                  Trattamento economico di missione
 
   1. Il trattamento economico di missione comprende:
    a) l'indennita' di trasferta;
    b) l'indennita' supplementare;
    c) il rimborso delle spese.
  2.  I  trattamenti  economici  di  cui  alle lettere a), b), c) del
precedente comma sono fra loro cumulabili fatto salvo quanto previsto
del successivo articolo 12.
   3. Il trattamento di missione cessa dopo i  primi  240  giorni  di
missione continuativa nella stessa localita'.
   4.  Al  personale  spetta  il  trattamento  economico  di missione
relativo alla qualifica funzionale rivestita al  momento  in  cui  la
missione  stessa  e'  effettuata.  Eventuali variazioni di qualifica,
disposte con  efficacia  retroattiva,  non  sono  rilevanti  ai  fini
indicati dal presente comma.
   5.  Al  personale inviato in missione al seguito e per collaborare
con il personale di  qualifica  piu'  elevata,  o  facente  parte  di
delegazione  ufficiale della Regione, si applicano le disposizioni di
cui al sesto comma dell'articolo 5 della legge regionale  l3  gennaio
1990, n. 4.