Art. 9. Rimborso spese 1. Al personale regionale inviato in missione, compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio, il vitto e l'alloggio, secondo quanto previsto dai successivi articoli 10, 11 e 12. 2. Allo stesso personale compete altresi' il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'uso del telefono a condizione che l'uso stesso risulti effettuato esclusivamente per ragioni di servizio. A tale fine il dipendente e' tenuto a rilasciare apposita dichiarazione dalla quale risulti, tra l'altro, il destinatario della comunicazione telefonica e la motivazione della stessa.