Art. 9.
                           Rimborso spese
 
   1. Al personale regionale inviato in missione, compete il rimborso
delle  spese  effettivamente  sostenute  per  il  viaggio, il vitto e
l'alloggio, secondo quanto previsto dai successivi articoli 10, 11  e
12.
   2.  Allo stesso personale compete altresi' il rimborso delle spese
effettivamente sostenute per l'uso  del  telefono  a  condizione  che
l'uso   stesso  risulti  effettuato  esclusivamente  per  ragioni  di
servizio. A tale fine il dipendente e' tenuto a  rilasciare  apposita
dichiarazione dalla quale risulti, tra l'altro, il destinatario della
comunicazione telefonica e la motivazione della stessa.