Art. 2.
 
   1. La scadenza per la presentazione delle richieste di alienazione
o  di  concessione del diritto di superficie, di cui all'articolo 32,
terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 cosi' come integrato
dall'articolo 2 della legge 13 marzo 1988, n. 68, e' prorogata al  31
dicembre 1992.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, 25 febbraio 1992
 
                                GIGLI
 
   Il  visto  del  Commissario  del  Governo  e'  stato apposto il 14
febbraio 1992.