Art. 2. 1. La scadenza per la presentazione delle richieste di alienazione o di concessione del diritto di superficie, di cui all'articolo 32, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 cosi' come integrato dall'articolo 2 della legge 13 marzo 1988, n. 68, e' prorogata al 31 dicembre 1992. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, 25 febbraio 1992 GIGLI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 14 febbraio 1992.