Art. 10.
                Destinatari delle attivita' formative
 
   1. Gli interventi formativi sono rivolti a tutti i  cittadini  che
abbiano  assolto  l'obbligo  scolastico o che ne siano prosciolti, in
possesso dei requisiti previsti per ciascun  tipo  di  iniziativa,  e
mirano  ad  offrire  opportunita' formative ricorrenti lungo l'intero
arco della vita di lavoro.
   2. Per quanto riguarda l'accesso ai  diversi  tipi  di  iniziative
formative,   e'   garantita   l'eguaglianza  di  opportunita'  tra  i
cittadini, senza discriminazioni di sesso, di condizioni sociali o di
ogni altro tipo.
   3. Allo scopo di realizzare i principi di  parita'  di  condizioni
nell'accesso  al lavoro, sono riservate, a persone di sesso femminile
o a persone che si trovano in particolare  posizione  di  difficolta'
sul  mercato del lavoro, specifiche azioni formative anche ai sensi e
per gli effetti della legge 10 aprile 1991, n. 125.
   4.  Alle  iniziative  formative  possono  essere   ammessi   anche
stranieri  comunitari  ed  extracomunitari, nell'ambito degli accordi
internazionali e delle leggi vigenti, in particolare delle  leggi  30
dicembre 1986, n. 943 e 28 febbraio 1990, n. 39.
  Le  predette  iniziative  formative,  sulla base dei citati accordi
internazionali  e   delle   normative   nazionali,   possono   essere
organizzate  direttamente  dalla  Giunta  regionale  presso  i  paesi
stranieri interessati.
   5.  E'  favorita  la  partecipazione  dei  soggetti  portatori  di
menomazioni  fisiche,  psichiche  o  sensoriali  alle  iniziative  di
formazione professionale, per  agevolarne  l'integrazione  sociale  e
l'inserimento  professionale  nel  mondo produttivo, anche attraverso
corsualita' specifiche.
   6.  D'intesa  con  il  Ministero  di  Grazia  e  Giustizia,   sono
realizzate   attivita'  corsuali  per  ristretti  negli  istituti  di
prevenzione e pena, minori ed adulti.
   7.  L'iscrizione  e  la  frequenza   alle   iniziative   formative
finanziate dalla Regione sono, di norma, gratuite.
   8.  Per  la  frequenza  di  corsi  a  regime  convittuale  o semi-
convittuale e di particolari tipi di corsi, puo' essere prevista  una
quota di partecipazione alle spese, la cui entita' e' fissata in sede
di approvazione del "Piano annuale".
   9.   Qualora   l'accesso   al   corso  preveda  l'accertamento  di
particolare  requisiti,  attraverso  selezioni,  le  relative   prove
attitudinali,  saranno  predisposte  da  istituti universitari o enti
specializzati nella ricerca e selezione di personale.