Art. 11. Attivita' di supporto 1. La Giunta regionale, a sostegno delle attivita' di cui al precedente articolo 9 e di orientamento professionale, promuove e attua, nell'ambito degli interventi previsti dal "Piano annuale": a) le attivita' di formazione, aggiornamento riqualificazione degli operatori della formazione professionale impegnati nelle attivita' formative e di orientamento previste dalla presente legge, anche mediante iniziative a distanza; b) studi, ricerche, documentazioni, seminari, convegni finalizzati alla conoscenza dei fenomeni relativi all'occupazione, alla produzione, all'evoluzione della organizzazione del lavoro e dell'orientamento professionale; c) la sperimentazione e la produzione di programmi didattici e di sussidi tecnico-didattici, anche attraverso la utilizzazione di tecnologie multimediali, finalizzati anche alle attivita' di orientamento professionale; d) studi e ricerche per la definizione di criteri, metodi, parametri per la valutazione della efficienza e dell'efficacia delle iniziative formative; e) attivita' formative a carattere sperimentale per particolari specializzazioni. 2. Per la progettazione e la realizzazione delle iniziative sopradette, la Giunta regionale puo' avvalersi: a) delle province e della citta' metropolitana; b) dell'Istituto Regionale di Studi e Ricerche per la programmazione economica del Lazio (IRSPEL); c) dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL); d) delle Universita'; e) di Enti di formazione professionale, di organismi culturali e di ricerca, pubblici e privati; f) di societa' specializzate.