Art. 11.
                        Attivita' di supporto
 
   1. La Giunta regionale, a  sostegno  delle  attivita'  di  cui  al
precedente  articolo  9  e  di orientamento professionale, promuove e
attua, nell'ambito degli interventi previsti dal "Piano annuale":
     a) le attivita' di  formazione,  aggiornamento  riqualificazione
degli   operatori  della  formazione  professionale  impegnati  nelle
attivita' formative e di orientamento previste dalla presente  legge,
anche mediante iniziative a distanza;
     b)   studi,   ricerche,   documentazioni,   seminari,   convegni
finalizzati alla conoscenza dei  fenomeni  relativi  all'occupazione,
alla  produzione,  all'evoluzione  della  organizzazione del lavoro e
dell'orientamento professionale;
     c) la sperimentazione e la produzione di programmi  didattici  e
di  sussidi  tecnico-didattici,  anche attraverso la utilizzazione di
tecnologie  multimediali,  finalizzati  anche   alle   attivita'   di
orientamento professionale;
     d)  studi  e  ricerche  per  la  definizione di criteri, metodi,
parametri per la valutazione della efficienza e dell'efficacia  delle
iniziative formative;
     e)  attivita' formative a carattere sperimentale per particolari
specializzazioni.
   2. Per  la  progettazione  e  la  realizzazione  delle  iniziative
sopradette, la Giunta regionale puo' avvalersi:
     a) delle province e della citta' metropolitana;
     b)   dell'Istituto   Regionale   di  Studi  e  Ricerche  per  la
programmazione economica del Lazio (IRSPEL);
     c) dell'Istituto per lo sviluppo della formazione  professionale
dei lavoratori (ISFOL);
     d) delle Universita';
     e) di Enti di formazione professionale, di organismi culturali e
di ricerca, pubblici e privati;
     f) di societa' specializzate.