Art. 12.
                Struttura degli interventi formativi
 
   1. Gli interventi corsuali sono articolati secondo quanto previsto
dall'articolo   8   della  legge  quadro  in  materia  di  formazione
professionale 21 dicembre 1978, n. 845.
   2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato competente in
materia di formazione professionale, stabilisce gli  indirizzi  della
progettazione  didattica  degli  interventi  formativi  nonche' delle
attivita' di formazione ed aggiornamento del personale docente e non:
    1) in conformita'  alla  disciplina  nazionale  delle  qualifiche
professionali ed in rapporto ad aree professionali specifiche;
    2) tenendo in considerazione i criteri seguenti:
      a) apporti specifici delle diverse proposte formative;
      b)  brevita'  ed essenzialita' dei corsi e dei cicli formativi,
strutturazione modulare e  adozione  di  sistemi  di  alternanza  tra
esperienze formative ed esperienze di lavoro;
      c)   crescita   della  personalita'  degli  allievi  attraverso
l'acquisizione   di   una   cultura   professionale   non   puramente
addestrativa e mansionale;
      d)   unitarieta'   metodologica   tra   contenuti  tecnologici,
scentifici e culturali;
      e)  rispetto  dei  livelli  scolastici  di  partenza  e   della
eventuale esperienza professionale degli allievi;
      f) esigenze socio-economiche locali.
   2. Gli indirizzi definiscono per ogni tipo di intervento:
     a)  il  grado  di  preparazione  e le capacita' professionali da
raggiungere ai vari livelli di formazione;
     b) i titoli di studio e/o i  requisiti  professionali  necessari
per  l'insegnamento nelle attivita' formative, nel rispetto di quanto
stabilito dall'articolo 9, primo comma, della legge 21 dicembre 1978,
n. 845, e della contrattazione collettiva;
     c) i requisiti minimi di  ammissione  in  rapporto  ai  progetti
formativi;
     d) le attrezzature tecnico-didattiche necessarie;
     e) il monte di ore minimo e massimo del percorso formativo;
     f) i contenuti delle prove finali di accertamento, ove previste.
   3.  Per  particolari  progetti  corsuali,  in  funzione della loro
specificita', la Giunta regionale si riserva di valutarne,  di  volta
in volta, il contenuto al fine di consentirne l'ammissibilita'.
   4.  Per particolari specifiche esigenze, nel piano annuale possono
essere previsti interventi di breve durata e seminari di studi  e  di
aggiornamento, anche residenziali.
   5.  La  Giunta  regionale  per l'elaborazione e l'aggiornamento di
quanto previsto nel presente articolo puo' avvalersi  degli  enti  di
cui  al  secondo  comma  del  precedente  articolo  11,  oppure della
consulenza di  docenti  di  formazione  professionale  e  di  esperti
esterni.   Ai   predetti   docenti  ed  esperti  spetta  un  compenso
determinato dalla Giunta regionale.