Art. 12. Struttura degli interventi formativi 1. Gli interventi corsuali sono articolati secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge quadro in materia di formazione professionale 21 dicembre 1978, n. 845. 2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato competente in materia di formazione professionale, stabilisce gli indirizzi della progettazione didattica degli interventi formativi nonche' delle attivita' di formazione ed aggiornamento del personale docente e non: 1) in conformita' alla disciplina nazionale delle qualifiche professionali ed in rapporto ad aree professionali specifiche; 2) tenendo in considerazione i criteri seguenti: a) apporti specifici delle diverse proposte formative; b) brevita' ed essenzialita' dei corsi e dei cicli formativi, strutturazione modulare e adozione di sistemi di alternanza tra esperienze formative ed esperienze di lavoro; c) crescita della personalita' degli allievi attraverso l'acquisizione di una cultura professionale non puramente addestrativa e mansionale; d) unitarieta' metodologica tra contenuti tecnologici, scentifici e culturali; e) rispetto dei livelli scolastici di partenza e della eventuale esperienza professionale degli allievi; f) esigenze socio-economiche locali. 2. Gli indirizzi definiscono per ogni tipo di intervento: a) il grado di preparazione e le capacita' professionali da raggiungere ai vari livelli di formazione; b) i titoli di studio e/o i requisiti professionali necessari per l'insegnamento nelle attivita' formative, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 9, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e della contrattazione collettiva; c) i requisiti minimi di ammissione in rapporto ai progetti formativi; d) le attrezzature tecnico-didattiche necessarie; e) il monte di ore minimo e massimo del percorso formativo; f) i contenuti delle prove finali di accertamento, ove previste. 3. Per particolari progetti corsuali, in funzione della loro specificita', la Giunta regionale si riserva di valutarne, di volta in volta, il contenuto al fine di consentirne l'ammissibilita'. 4. Per particolari specifiche esigenze, nel piano annuale possono essere previsti interventi di breve durata e seminari di studi e di aggiornamento, anche residenziali. 5. La Giunta regionale per l'elaborazione e l'aggiornamento di quanto previsto nel presente articolo puo' avvalersi degli enti di cui al secondo comma del precedente articolo 11, oppure della consulenza di docenti di formazione professionale e di esperti esterni. Ai predetti docenti ed esperti spetta un compenso determinato dalla Giunta regionale.