Art. 13.
                 Raccordi con il sistema scolastico
 
   1. Al fine di instaurare forme  di  collegamento  tra  il  sistema
formativo  regionale  ed  il  sistema  scolastico,  la Regione, anche
tramite le province e la citta' metropolitana:
     a) attiva accordi per  utilizzare  le  sedi  degli  istituti  di
istruzione secondaria superiore e le attrezzature di cui sono dotate,
secondo le norme previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
     b)  mette  a  disposizione del sistema scolastico attrezzature e
personale idonei  allo  svolgimento  di  attivita'  di  lavoro  e  di
formazione  tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della
scuola secondaria superiore;
     c) approva provvedimenti,  intesi  a  consentire  condizioni  di
reciprocita', per l'utilizzazione delle strutture, delle attrezzature
e del personale;
     d)  adotta,  per  gli allievi della formazione professionale che
abbiano superato l'eta' dell'obbligo scolastico senza aver conseguito
il relativo titolo di studio, misure idonee a favorire la  necessaria
integrazione  con  le  attivita' scolastiche per il conseguimento del
titolo medesimo;
     e) promuove iniziative di formazione  professionale,  rivolte  a
studenti  delle  scuole  secondarie  superiori,  per  assecondare una
migliore  preparazione  professionale  rispetto   alle   opportunita'
offerte dal mercato del lavoro;
     f)  promuove progetti finalizzati allo sviluppo di un sistema di
formazione permanente.
   2. Le iniziative di cui al precedente comma  sono  attuate  previa
intesa  con  le  competenti  autorita'  scolastiche  sulla  base, ove
occorra, di apposite convenzioni.