Art. 13. Raccordi con il sistema scolastico 1. Al fine di instaurare forme di collegamento tra il sistema formativo regionale ed il sistema scolastico, la Regione, anche tramite le province e la citta' metropolitana: a) attiva accordi per utilizzare le sedi degli istituti di istruzione secondaria superiore e le attrezzature di cui sono dotate, secondo le norme previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; b) mette a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attivita' di lavoro e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore; c) approva provvedimenti, intesi a consentire condizioni di reciprocita', per l'utilizzazione delle strutture, delle attrezzature e del personale; d) adotta, per gli allievi della formazione professionale che abbiano superato l'eta' dell'obbligo scolastico senza aver conseguito il relativo titolo di studio, misure idonee a favorire la necessaria integrazione con le attivita' scolastiche per il conseguimento del titolo medesimo; e) promuove iniziative di formazione professionale, rivolte a studenti delle scuole secondarie superiori, per assecondare una migliore preparazione professionale rispetto alle opportunita' offerte dal mercato del lavoro; f) promuove progetti finalizzati allo sviluppo di un sistema di formazione permanente. 2. Le iniziative di cui al precedente comma sono attuate previa intesa con le competenti autorita' scolastiche sulla base, ove occorra, di apposite convenzioni.