Art. 14.
                 Raccordi con il sistema produttivo
 
   1. Le strutture formative possono attivare accordi con le  imprese
per  consentire  agli  allievi  dei  corsi  di  effettuare periodi di
tirocinio  pratico  e  di  esperienza  in  particolari   impianti   e
macchinari   o  in  specifici  processi  di  produzione,  oppure  per
applicare un sistema di alternanza tra studio e lavoro.
   2. Il tirocinio  e  le  esperienze  di  cui  al  precedente  comma
costituiscono attivita' formativa.
   3.  Gli  allievi ed il personale docente, per lo svolgimento delle
suddette attivita', devono essere coperti da assicurazioni  contro  i
rischi  di  infortunio.  Deve  essere  inoltre assicurata la completa
copertura  delle  imprese  e  del  loro  personale  dai   rischi   di
responsabilita' civile.