Art. 14. Raccordi con il sistema produttivo 1. Le strutture formative possono attivare accordi con le imprese per consentire agli allievi dei corsi di effettuare periodi di tirocinio pratico e di esperienza in particolari impianti e macchinari o in specifici processi di produzione, oppure per applicare un sistema di alternanza tra studio e lavoro. 2. Il tirocinio e le esperienze di cui al precedente comma costituiscono attivita' formativa. 3. Gli allievi ed il personale docente, per lo svolgimento delle suddette attivita', devono essere coperti da assicurazioni contro i rischi di infortunio. Deve essere inoltre assicurata la completa copertura delle imprese e del loro personale dai rischi di responsabilita' civile.