Art. 15. Attestati di idoneita' e certificati di frequenza 1. Al termine dei corsi diretti al conseguimento di una qualifica o di una specializzazione, ai partecipanti ritenuti idonei, a seguito di una prova finale, viene rilasciato un attestato in base al quale sono assegnate, dagli organismi competenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le qualifiche o le specializzazioni valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale, ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. 2. L'attestato di cui sopra costituisce titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi nonche' per l'ammissione alle diverse classi della scuola secondaria superiore, secondo le modalita' previste dal relativo ordinamento, ai sensi degli articoli 11 e 14 della predetta legge n. 845. 3. Al termine dei cicli intermedi o dei corsi per i quali siano previsti prove finali ed il conseguimento di attestati di qualifica, vengono rilasciati certificati di frequenza oppure, ove sia stato accertato il profitto raggiunto, di frequenza-profitto. 4. L'attestato di qualifica o di specializzazione, di cui al precedente primo comma, sottoscritto dal presidente della commissione esaminatrice e dal legale rappresentante del soggetto gestore, viene rilasciato a cura della Regione, delle province o della citta' metropolitana, per i corsi di rispettiva competenza.