Art. 15.
          Attestati di idoneita' e certificati di frequenza
 
   1.  Al termine dei corsi diretti al conseguimento di una qualifica
o di una specializzazione, ai partecipanti ritenuti idonei, a seguito
di una prova finale, viene rilasciato un attestato in base  al  quale
sono assegnate, dagli organismi competenti del Ministero del lavoro e
della  previdenza sociale, le qualifiche o le specializzazioni valide
ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale,  ai
sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
   2. L'attestato di cui sopra costituisce titolo per l'ammissione ai
pubblici  concorsi nonche' per l'ammissione alle diverse classi della
scuola  secondaria  superiore,  secondo  le  modalita'  previste  dal
relativo  ordinamento, ai sensi degli articoli 11 e 14 della predetta
legge n. 845.
   3. Al termine dei cicli intermedi o dei corsi per  i  quali  siano
previsti  prove finali ed il conseguimento di attestati di qualifica,
vengono rilasciati certificati di frequenza  oppure,  ove  sia  stato
accertato il profitto raggiunto, di frequenza-profitto.
   4.  L'attestato  di  qualifica  o  di  specializzazione, di cui al
precedente primo comma, sottoscritto dal presidente della commissione
esaminatrice e dal legale rappresentante del soggetto gestore,  viene
rilasciato  a  cura  della  Regione,  delle  province  o della citta'
metropolitana, per i corsi di rispettiva competenza.