Art. 16.
                        Prove di accertamento
 
   1.  Ai  corsi  di  formazione professionale, che si concludono con
prove finali di accertamento di idoneita',  vengono  ammessi  allievi
che abbiano frequentato almeno i 4/5 delle ore di formazione previste
dall'intero  intervento  corsuale,  oppure, in caso contrario, previo
parere favorevole del collegio dei docenti.
   2. Ove previsto, il passaggio da un ciclo formativo  all'altro  di
un  medesimo corso avviene, alla fine di ciascun ciclo, tramite prove
intermedie, espletate dai docenti del  corso,  secondo  le  modalita'
stabilite  dagli  indirizzi  didattici  del  corso. A tali prove sono
ammessi anche allievi esterni che aspirino  a  frequentare  un  ciclo
intermedio   o  terminale,  purche'  in  possesso  dei  requisiti  di
ammissione previsti dai predetti indirizzi.
   3. La ripetizione di  un  ciclo,  consentita  una  sola  volta,  e
l'ammissione  al  ciclo successivo sono decisi dai docenti del corso,
in sede di prova intermedia interna.