Art. 16. Prove di accertamento 1. Ai corsi di formazione professionale, che si concludono con prove finali di accertamento di idoneita', vengono ammessi allievi che abbiano frequentato almeno i 4/5 delle ore di formazione previste dall'intero intervento corsuale, oppure, in caso contrario, previo parere favorevole del collegio dei docenti. 2. Ove previsto, il passaggio da un ciclo formativo all'altro di un medesimo corso avviene, alla fine di ciascun ciclo, tramite prove intermedie, espletate dai docenti del corso, secondo le modalita' stabilite dagli indirizzi didattici del corso. A tali prove sono ammessi anche allievi esterni che aspirino a frequentare un ciclo intermedio o terminale, purche' in possesso dei requisiti di ammissione previsti dai predetti indirizzi. 3. La ripetizione di un ciclo, consentita una sola volta, e l'ammissione al ciclo successivo sono decisi dai docenti del corso, in sede di prova intermedia interna.