Art. 17. Composizione della commissione esaminatrice 1. Le prove finali, di cui al precedente articolo 16, si svolgono dinanzi a commissioni esaminatrici, nominate dalla Regione, dalle province e dalla citta' metropolitana, secondo la rispettiva competenza, composte da: a) il presidente, designato dall'Assessore regionale competente in materia di formazione professionale; b) un esperto designato dalla provincia competente o dalla citta' metropolitana; c) un esperto del Ministero della pubblica istruzione, designato dal Provveditore agli studi competente per territorio; d) un esperto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, designato dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione; e) un esperto designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori a livello regionale, presenti nella consulta di cui al precedente articolo 6; f) un esperto designato dalle organizzazioni imprenditoriali o professionali di categoria a livello regionale, presenti nella consulta di cui al precedente articolo 6; g) un rappresentante dell'ente gestore; h) due docenti interni per ciascun corso interessato agli esami, scelti, prioritariamente, tra i docenti di materie professionali. 2. La commissione si intende legittimamente costituita anche nel caso in cui siano stati designati il Presidente ed almeno quattro membri. 3. Ai membri della commissione esaminatrice, compresi i dipendenti pubblici, spetta, a carico dell'ente gestore e per ogni giornata di seduta, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e sue successive integrazioni e modificazioni ed il rimborso, se dovuto, delle spese di viaggio. 4. Per i corsi diretti al conseguimento di abilitazione all'esercizio di una professione, disciplinati da normative dello Stato o della Regione, la commissione esaminatrice e' costituita nel rispetto della normativa stessa.