Art. 18.
                Attuazione degli interventi formativi
 
   1. I progetti formativi e gli altri interventi previsti dal  piano
annuale  sono realizzati esclusivamente presso le strutture di cui al
successivo articolo 19, gestite da:
     a) province e citta' metropolitana;
     b) enti di formazione, di cui all'articolo 5, lettera b),  della
legge 21 dicembre 1978, n. 845;
     c)  enti  bilaterali  costituiti sulla base di accordi nazionali
tra  associazioni  imprenditoriali  e  organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori maggiormente rappresentative;
     d)  organismi,  pubblici  e  privati,  aventi tra i loro fini la
formazione  professionale,  in  possesso   dei   requisiti   di   cui
all'articolo 5, lettera b) della citata legge n. 845;
     e)  imprese  o  loro  consorzi, nel rispetto di quanto stabilito
dall'articolo 5, lettera b), punti n. 2) e 7), della citata legge  n.
845.
   2.  I  corsi  riservati  ai  giovani che abbiano assolto l'obbligo
scolastico, finalizzati all'acquisizione  di  una  qualificazione  di
base,  sono  realizzati  esclusivamente presso i centri di formazione
professionale di cui al successivo articolo 19 e gestiti:
     a) dalle province e dalla citta' metropolitana;
     b) dagli enti di formazione, di cui al precedente comma, lettera
b), che abbiano gestito, in regime di  convenzione,  attivita'  form-
ative  per  giovani  previsti  dall'articolo  12, punti 1) e 6) della
legge regionale n. 14 del 1978.
   3. Le imprese e  i  loro  consorzi  possono  realizzare,  mediante
convenzione:
     a) "stages" formativi;
     b) azioni formative destinate a specifiche occasioni di impiego,
alla  riqualificazione,  al  perfezionamento ed alla specializzazione
del personale delle imprese medesime;
     c)  azioni  formative  rivolte  a  titolari  di   contratto   di
formazione-lavoro ed agli apprendisti.