Art. 18. Attuazione degli interventi formativi 1. I progetti formativi e gli altri interventi previsti dal piano annuale sono realizzati esclusivamente presso le strutture di cui al successivo articolo 19, gestite da: a) province e citta' metropolitana; b) enti di formazione, di cui all'articolo 5, lettera b), della legge 21 dicembre 1978, n. 845; c) enti bilaterali costituiti sulla base di accordi nazionali tra associazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative; d) organismi, pubblici e privati, aventi tra i loro fini la formazione professionale, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, lettera b) della citata legge n. 845; e) imprese o loro consorzi, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5, lettera b), punti n. 2) e 7), della citata legge n. 845. 2. I corsi riservati ai giovani che abbiano assolto l'obbligo scolastico, finalizzati all'acquisizione di una qualificazione di base, sono realizzati esclusivamente presso i centri di formazione professionale di cui al successivo articolo 19 e gestiti: a) dalle province e dalla citta' metropolitana; b) dagli enti di formazione, di cui al precedente comma, lettera b), che abbiano gestito, in regime di convenzione, attivita' form- ative per giovani previsti dall'articolo 12, punti 1) e 6) della legge regionale n. 14 del 1978. 3. Le imprese e i loro consorzi possono realizzare, mediante convenzione: a) "stages" formativi; b) azioni formative destinate a specifiche occasioni di impiego, alla riqualificazione, al perfezionamento ed alla specializzazione del personale delle imprese medesime; c) azioni formative rivolte a titolari di contratto di formazione-lavoro ed agli apprendisti.