Art. 2.
                     Modalita' di programmazione
 
   1. La Regione adotta, per la realizzazione del sistema unitario di
cui al primo  comma  del  precedente  articolo  1,  il  metodo  della
programmazione  attraverso la predisposizione di piani pluriennali ed
annuali, secondo le procedure  previste  dal  capo  III  della  legge
regionale  11  aprile  1986,  n.  17  e sue successive integrazioni e
modificazioni.
   2. I predetti piani sono volti ad attuare un organico collegamento
con gli obiettivi e le  linee  determinati  dal  piano  regionale  di
sviluppo,  dal  relativo  quadro  di  riferimento  territoriale e dai
programmi socio-economici provinciali, di  cui  alla  predetta  legge
regionale  n.  17  del  1986, con le dinamiche del mondo del lavoro e
della  produzione,  con  la  mobilita'  dei  lavoratori   a   livello
settoriale e territoriale, anche sulla base delle indicazioni e delle
rilevazioni dell'osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui
alla  legge  regionale  18  aprile  1985,  n.  46  e  sue  successive
integrazioni e modificazioni.