Art. 2. Modalita' di programmazione 1. La Regione adotta, per la realizzazione del sistema unitario di cui al primo comma del precedente articolo 1, il metodo della programmazione attraverso la predisposizione di piani pluriennali ed annuali, secondo le procedure previste dal capo III della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 e sue successive integrazioni e modificazioni. 2. I predetti piani sono volti ad attuare un organico collegamento con gli obiettivi e le linee determinati dal piano regionale di sviluppo, dal relativo quadro di riferimento territoriale e dai programmi socio-economici provinciali, di cui alla predetta legge regionale n. 17 del 1986, con le dinamiche del mondo del lavoro e della produzione, con la mobilita' dei lavoratori a livello settoriale e territoriale, anche sulla base delle indicazioni e delle rilevazioni dell'osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui alla legge regionale 18 aprile 1985, n. 46 e sue successive integrazioni e modificazioni.