Art. 20. Compiti del collegio dei docenti 1. Sono compiti del collegio dei docenti: a) formulare proposte in ordine alle modalita' di funzionamento didattico-organizzativo del C.F.P., alla ripartizione dell'orario di lavoro e delle cattedre sulla base degli ordinamenti didattici, alle attivita' complementari per gli allievi; b) provvedere alla scelta dei libri di testo e proporre l'adozione di sussidi e di particolari attrezzature tecnico- didattiche; c) valutare periodicamente l'andamento complessivo dell'attivita' didattica e verificare l'efficacia del programma didattico in rapporto agli obiettivi prefissati proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attivita' formativa; d) formulare i pareri previsti dal precedente articolo 16, primo comma. 2. Il collegio dei docenti e' l'organo di progettazione e programmazione didattica del centro di formazione professionale, nell'ambito degli indirizzi di progettazione didattica di cui al precedente articolo 12, esso e' composto da tutti i docenti e, nei centri plurisettoriali, per adempiere ai suoi compiti, si articola in commissioni di settore. Il suo funzionamento e' disciplinato da un regolamento interno, conforme ad un regolamento tipo approvato dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Il direttore del centro di formazione professionale fa parte di diritto del collegio dei docenti e lo presiede.