Art. 20.
                  Compiti del collegio dei docenti
 
   1. Sono compiti del collegio dei docenti:
     a) formulare proposte in ordine alle modalita' di  funzionamento
didattico-organizzativo  del C.F.P., alla ripartizione dell'orario di
lavoro e delle cattedre sulla base degli ordinamenti didattici,  alle
attivita' complementari per gli allievi;
     b)  provvedere  alla  scelta  dei  libri  di  testo  e  proporre
l'adozione  di  sussidi  e  di  particolari   attrezzature   tecnico-
didattiche;
     c)     valutare     periodicamente    l'andamento    complessivo
dell'attivita'  didattica  e  verificare  l'efficacia  del  programma
didattico  in  rapporto  agli  obiettivi  prefissati  proponendo, ove
necessario, opportune  misure  per  il  miglioramento  dell'attivita'
formativa;
     d) formulare i pareri previsti dal precedente articolo 16, primo
comma.
   2.  Il  collegio  dei  docenti  e'  l'organo  di  progettazione  e
programmazione didattica  del  centro  di  formazione  professionale,
nell'ambito  degli  indirizzi  di  progettazione  didattica di cui al
precedente articolo 12, esso e' composto da tutti i  docenti  e,  nei
centri plurisettoriali, per adempiere ai suoi compiti, si articola in
commissioni  di  settore.  Il suo funzionamento e' disciplinato da un
regolamento interno, conforme ad un regolamento tipo approvato  dalla
Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
   3. Il direttore del centro di formazione professionale fa parte di
diritto del collegio dei docenti e lo presiede.