Art. 22.
                    Composizione e funzionamento
               del comitato di partecipazione sociale
 
   1. Il comitato di partecipazione sociale e' composto da:
     a) il direttore del centro di formazione professionale;
     b)  un  rappresentante  del  personale,  eletto in assemblea con
votazione a scrutinio segreto;
     c) un rappresentante designato  dalle  organizzazioni  sindacali
dei  lavoratori presenti nella consulta di cui al precedente articolo
6;
     d) un rappresentante designato dalle organizzazioni  dei  datori
di  lavoro,  dei lavoratori autonomi e del movimento cooperativo, nei
settori produttivi in cui sopra opera  il  centro  e  presenti  nella
consulta di cui al precedente articolo 6;
     e) un rappresentante designato dall'ente gestore;
     f)  un  rappresentante degli allievi eletto dall'assemblea degli
allievi.
   2.  Spetta  al  direttore  del   centro   promuovere,   in   prima
costituzione,  entro  trenta giorni dall'inizio dell'anno formativo e
successivamente entro trenta giorni dalla scadenza,  le  designazioni
di  cui  al precedente comma ed indire le elezioni dei rappresentanti
del personale e degli studenti.
   3. Il comitato di partecipazione sociale dura in carica tre  anni;
i  membri che decadono vengono sostituiti, con le modalita' di cui al
precedente comma.
   4. Il funzionamento del comitato e' disciplinato da un regolamento
interno  conforme  ad  un  regolamento-tipo  approvato  dalla  Giunta
regionale  entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della
presente legge.