Art. 22. Composizione e funzionamento del comitato di partecipazione sociale 1. Il comitato di partecipazione sociale e' composto da: a) il direttore del centro di formazione professionale; b) un rappresentante del personale, eletto in assemblea con votazione a scrutinio segreto; c) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti nella consulta di cui al precedente articolo 6; d) un rappresentante designato dalle organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi e del movimento cooperativo, nei settori produttivi in cui sopra opera il centro e presenti nella consulta di cui al precedente articolo 6; e) un rappresentante designato dall'ente gestore; f) un rappresentante degli allievi eletto dall'assemblea degli allievi. 2. Spetta al direttore del centro promuovere, in prima costituzione, entro trenta giorni dall'inizio dell'anno formativo e successivamente entro trenta giorni dalla scadenza, le designazioni di cui al precedente comma ed indire le elezioni dei rappresentanti del personale e degli studenti. 3. Il comitato di partecipazione sociale dura in carica tre anni; i membri che decadono vengono sostituiti, con le modalita' di cui al precedente comma. 4. Il funzionamento del comitato e' disciplinato da un regolamento interno conforme ad un regolamento-tipo approvato dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.