Art. 23.
                 Convenzione con i soggetti gestori
 
   1. Per  l'attuazione  degli  interventi  previsti  dalla  presente
legge,   i   soggetti  di  cui  al  precedente  articolo  18  debbono
presentare,  nel  rispetto  delle  modalita'   previste   dai   piani
pluriennali ed annuali, appositi progetti.
   2.  Le  convenzioni  con  i soggetti di cui al precedente art. 18,
lettera  b)  e  c)  precisano  compiti  e  responsabilita'  reciproci
relativamente a:
     a)  le  attivita' formative, la sede di svolgimento, la durata e
il numero di allievi previsti;
     b) le eventuali attivita' dei C.F.P.  relativi  all'orientamento
professionale,  alla  osservazione  del  mercato  del  lavoro  e alle
politiche formative occupazionali;
     c) l'obbligo di applicare i contratti  nazionali  di  lavoro  di
categoria   al   personale   dipendente   con   contratto  di  lavoro
subordinato;
     d) l'entita'  del  finanziamento  pubblico  e  le  modalita'  di
erogazione,  di  utilizzazione  e  di  restituzione  delle  somme non
utilizzate;
     e) l'obbligo di accettare la vigilanza sullo  svolgimento  delle
attivita'  e  sull'utilizzazione  del  finanziamento  erogato,  anche
mediante ispezioni e controlli;
     f)  l'obbligo  di  osservare  e  di  fare  osservare  tutte   le
disposizioni  anche di carattere tecnico, in materia di assicurazioni
sociali e previdenziali, di prevenzione e di infortuni sul lavoro;
     g) l'obbligo da parte del  soggetto  gestore,  di  provvedere  a
tutte  le  anticipazioni  finanziarie  necessarie  per lo svolgimento
delle attivita' convenzionate.
   3. Le convenzioni, con i soggetti di cui  al  precedente  articolo
18,  lettera  d), determinano, oltre a quanto previsto dal precedente
secondo comma:
     a) gli oneri finanziari a carico delle due parti, assicurando la
partecipazione ai costi dell'impresa interessata;
     b)  gli  eventuali  obblighi  nei   confronti   dei   lavoratori
conseguenti  alle  iniziative  formative,  compresi  gli  obblighi di
assunzione per i disoccupati;
     c) le modalita' per  l'accertamento  dei  livelli  professionali
raggiunti,  nonche'  le  condizioni  per  l'eventuale  rilascio degli
attestati regionali;
     d)   le   attivita'   formative   che   possono   svolgersi   in
collaborazione con i centri di formazione professionale.
   4.  Le  convenzioni  di  cui  al  presente articolo, relative alle
attivita' formative  previste  al  precedente  articolo  18,  secondo
comma,  hanno  durata  pluriennale, comunque non eccedente quella del
piano pluriennale, con impegni di spesa  da  assumere  annualmente  e
debbono  prevedere  l'obbligo, per l'ente di formazione, di tenere la
gestione amministrativa-contabile dei relativi  finanziamenti  presso
un'unica sede.
   5. Tutte le convenzioni di cui alla presente legge sono esenti, ai
sensi  e  per  gli  effetti del penultimo comma dell'articolo 5 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, da ogni tipo di imposta o tassa.