Art. 23. Convenzione con i soggetti gestori 1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, i soggetti di cui al precedente articolo 18 debbono presentare, nel rispetto delle modalita' previste dai piani pluriennali ed annuali, appositi progetti. 2. Le convenzioni con i soggetti di cui al precedente art. 18, lettera b) e c) precisano compiti e responsabilita' reciproci relativamente a: a) le attivita' formative, la sede di svolgimento, la durata e il numero di allievi previsti; b) le eventuali attivita' dei C.F.P. relativi all'orientamento professionale, alla osservazione del mercato del lavoro e alle politiche formative occupazionali; c) l'obbligo di applicare i contratti nazionali di lavoro di categoria al personale dipendente con contratto di lavoro subordinato; d) l'entita' del finanziamento pubblico e le modalita' di erogazione, di utilizzazione e di restituzione delle somme non utilizzate; e) l'obbligo di accettare la vigilanza sullo svolgimento delle attivita' e sull'utilizzazione del finanziamento erogato, anche mediante ispezioni e controlli; f) l'obbligo di osservare e di fare osservare tutte le disposizioni anche di carattere tecnico, in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di prevenzione e di infortuni sul lavoro; g) l'obbligo da parte del soggetto gestore, di provvedere a tutte le anticipazioni finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attivita' convenzionate. 3. Le convenzioni, con i soggetti di cui al precedente articolo 18, lettera d), determinano, oltre a quanto previsto dal precedente secondo comma: a) gli oneri finanziari a carico delle due parti, assicurando la partecipazione ai costi dell'impresa interessata; b) gli eventuali obblighi nei confronti dei lavoratori conseguenti alle iniziative formative, compresi gli obblighi di assunzione per i disoccupati; c) le modalita' per l'accertamento dei livelli professionali raggiunti, nonche' le condizioni per l'eventuale rilascio degli attestati regionali; d) le attivita' formative che possono svolgersi in collaborazione con i centri di formazione professionale. 4. Le convenzioni di cui al presente articolo, relative alle attivita' formative previste al precedente articolo 18, secondo comma, hanno durata pluriennale, comunque non eccedente quella del piano pluriennale, con impegni di spesa da assumere annualmente e debbono prevedere l'obbligo, per l'ente di formazione, di tenere la gestione amministrativa-contabile dei relativi finanziamenti presso un'unica sede. 5. Tutte le convenzioni di cui alla presente legge sono esenti, ai sensi e per gli effetti del penultimo comma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da ogni tipo di imposta o tassa.