Art. 24.
                      Revoca delle convenzioni
 
   1. In caso di inosservanza degli  obblighi  e  delle  disposizioni
previsti nella convenzione, previa diffida a provvedere entro congruo
termine, la convenzione deve essere risolta ed effettuato l'eventuale
recupero  delle sovvenzioni erogate, fatte salve le spese sostenute e
ritenute  ammissibili.  Contestualmente,  debbono   essere   adottati
provvedimenti  idonei  a  consentire  la  continuita' delle attivita'
formative in atto al momento della risoluzione della convenzione.