Art. 24. Revoca delle convenzioni 1. In caso di inosservanza degli obblighi e delle disposizioni previsti nella convenzione, previa diffida a provvedere entro congruo termine, la convenzione deve essere risolta ed effettuato l'eventuale recupero delle sovvenzioni erogate, fatte salve le spese sostenute e ritenute ammissibili. Contestualmente, debbono essere adottati provvedimenti idonei a consentire la continuita' delle attivita' formative in atto al momento della risoluzione della convenzione.