Art. 25. Finanziamenti delle attivita' 1. Nel "Piano annuale" devono essere indicati i parametri per la determinazione dei finanziamenti da destinare a ciascun tipo di intervento previsto dalla presente legge. 2. I predetti finanziamenti sono destinati a coprire: a) le spese generali, di organizzazione e gli oneri connessi con l'obbligo di cui al precedente articolo 23, secondo comma, lettera g), di tutti gli interventi previsti, comprese le spese per la preparazione dei programmi didattici e per l'orientamento professionale; b) le spese per il trattamento economico ed i relativi oneri riflessi del personale docente e non docente, impegnato nelle attivita'; c) le spese per l'attuazione di provvidenze in favore degli allievi, compresa l'eventuale erogazione di indennita' di frequenza e le spese per il regime convittuale e/o semi-convittuale; d) le spese per gli immobili, relative attrezzature tecnico- didattiche ed arredi; e) le spese per materiali tecnico-didattici e di consumo; f) l'ammontare delle borse e dei crediti di formazione; g) le spese per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 11; h) le spese per ogni altro tipo di intervento previsto dalla presente legge, comprese quelle relative alla attribuzione delle funzioni amministrative alle province ed alla citta' metropolitana. 3. I versamenti effettuati per l'attuazione degli interventi formativi di cui alla presente legge rientrano tra quelli previsti dall'articolo 8, punto 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.