Art. 25.
                    Finanziamenti delle attivita'
 
   1. Nel "Piano annuale" devono essere indicati i parametri  per  la
determinazione  dei  finanziamenti  da  destinare  a  ciascun tipo di
intervento previsto dalla presente legge.
   2. I predetti finanziamenti sono destinati a coprire:
     a) le spese generali, di organizzazione e gli oneri connessi con
l'obbligo di cui al precedente articolo 23,  secondo  comma,  lettera
g),  di  tutti  gli  interventi  previsti,  comprese  le spese per la
preparazione   dei   programmi   didattici   e   per   l'orientamento
professionale;
     b)  le  spese  per  il trattamento economico ed i relativi oneri
riflessi  del  personale  docente  e  non  docente,  impegnato  nelle
attivita';
     c)  le  spese  per  l'attuazione  di provvidenze in favore degli
allievi, compresa l'eventuale erogazione di indennita' di frequenza e
le spese per il regime convittuale e/o semi-convittuale;
     d) le spese per gli  immobili,  relative  attrezzature  tecnico-
didattiche ed arredi;
     e) le spese per materiali tecnico-didattici e di consumo;
     f) l'ammontare delle borse e dei crediti di formazione;
     g)  le  spese  per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui  al
precedente articolo 11;
     h) le spese per ogni altro tipo  di  intervento  previsto  dalla
presente  legge,  comprese  quelle  relative  alla attribuzione delle
funzioni amministrative alle province ed alla citta' metropolitana.
   3. I  versamenti  effettuati  per  l'attuazione  degli  interventi
formativi  di  cui  alla presente legge rientrano tra quelli previsti
dall'articolo 8, punto 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.