Art. 26.
                      Concorso finanziario CEE
 
   1. Gli interventi formativi previsti dalla presente legge  debbono
essere   predisposti   ed   attuati   in   modo  da  poter  usufruire
dell'eventuale concorso finanziario previsto dalle  decisioni  e  dai
regolamenti di gestione dei fondi CEE.