Art. 27.
      Assistenza tecnica, vigilanza e controllo delle attivita'
 
   1.   La   Giunta   regionale  esercita,  attraverso  l'Assessorato
competente  in  materia  di  formazione  professionale,  le  funzioni
inerenti:
     a)  l'assistenza  tecnica  per il miglior conseguimento dei fini
perseguiti dalla presente normativa;
     b) il raccordo con le istituzioni  nazionali  ed  internazionali
preposte  allo  sviluppo della formazione professionale e del mercato
del lavoro sul  piano  tecnico,  culturale  ed  economico,  favorendo
l'accesso   degli  aventi  diritto  a  tutte  le  risorse  economiche
utilizzabili in essere od in fieri.
   2.  La  vigilanza  ed  i  controlli  sulle attivita' di formazione
professionale vengono esercitate, dalla  Regione,  dalle  province  e
dalla  citta'  metropolitana,  secondo  le rispettive competenze, con
periodicita' almeno semestrale e, comunque, almeno una volta  durante
lo svolgimento degli interventi formativi.