Art. 27. Assistenza tecnica, vigilanza e controllo delle attivita' 1. La Giunta regionale esercita, attraverso l'Assessorato competente in materia di formazione professionale, le funzioni inerenti: a) l'assistenza tecnica per il miglior conseguimento dei fini perseguiti dalla presente normativa; b) il raccordo con le istituzioni nazionali ed internazionali preposte allo sviluppo della formazione professionale e del mercato del lavoro sul piano tecnico, culturale ed economico, favorendo l'accesso degli aventi diritto a tutte le risorse economiche utilizzabili in essere od in fieri. 2. La vigilanza ed i controlli sulle attivita' di formazione professionale vengono esercitate, dalla Regione, dalle province e dalla citta' metropolitana, secondo le rispettive competenze, con periodicita' almeno semestrale e, comunque, almeno una volta durante lo svolgimento degli interventi formativi.