Art. 28.
                           Rendicontazione
 
   1.   Entro   novanta   giorni   dal  termine  degli  interventi  o
dell'esercizio finanziario, i soggetti gestori devono  presentare  il
rendiconto   di   ogni   spesa  e/o  costo  sostenuti  a  carico  dei
finanziamenti ricevuti, alla Regione, alle province  ed  alla  citta'
metropolitana, in relazione alle rispettive competenze.
   2.  Al  rendiconto,  compilato  sugli  appositi modelli, approvati
dalla Giunta  regionale,  in  armonia  con  le  indicazioni  relative
fornite dal Ministero del lavoro e dalla Comunita' Economica Europea,
deve  essere allegata copia della documentazione di cui al successivo
terzo comma. Contestualmente al rendiconto, devono essere  restituite
le  somme  non  utilizzate e le eventuali somme relative ad attivita'
finanziate e non svolte.
   3. La documentazione, costituita da titoli originali di costo  e/o
spesa,  quietanzati  e  regolari  ai  sensi  della  vigente normativa
fiscale, e' conservata a cura dei soggetti gestori nei propri  uffici
e  messa  a disposizione dei funzionari o delle apposite commissioni,
di cui al successivo nono comma, incaricati dei controlli.
   4.   Sono   considerati   titoli   originali   di   spesa    anche
autofatturazioni  o note di addebito, emesse dagli enti terzi gestori
per i propri  organismi  centrali  o  periferici  per  pubblicazioni,
audiovisivi,  servizi  o  altro  materiale  didattico  di  cui l'ente
gestore abbia curato l'edizione, nonche' per gli ammortamenti  o  per
la  manutenzione  di  locali,  delle  attrezzature  e  degli impianti
qualora non sia effettuata da terzi.
   5. Entro 12  mesi  dalla  chiusura  del  corso  di  formazione  si
provvede  alla  revisione  del  rendiconto presentato dall'ente terzo
gestore sulla base dei seguenti elementi:
     a) attivita' formative svolte, da accertare tramite i verbali di
esami finali o intermedi;
     b) spese per  il  personale,  da  accertare  tramite  i  modelli
fiscali  obbligatori  per  i  rapporti  di lavoro individuali e per i
contratti di collaborazione professionale;
     c) spese per rapporti con le universita'  pubbliche  e  private,
imprese, istituti di studio e ricerche di comprovata idoneita';
     d)  spese  per  le  quote  del trattamento di fine rapporto, ivi
compresa la rivalutazione  del  fondo  per  il  trattamento  di  fine
rapporto al 31 dicembre dell'anno precedente;
     e)   spese  relative  al  regolare  pagamento  degli  emolumenti
previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per  il
personale della formazione professionale;
     f)  spese  per  i  versamenti  previdenziali ed assicurativi, da
accertare tramite documenti ufficiali dell'istituto  nazionale  della
previdenza    sociale    (INPS)   e   dell'istituto   nazionale   per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.).
   6.    La    revisione   del   rendiconto   viene   effettuata   in
contraddittorio, con l'ente interessato. Nel caso che, al termine del
contraddittorio, si rilevino elementi di contrasto, di  questi  viene
redatto apposito verbale.
   7.  I  rendiconti  sono  approvati  con provvedimento della Giunta
regionale, delle province e della citta'  metropolitana,  sulla  base
delle  rispettive  competenze,  entro  il  termine  di due anni dalla
presentazione, da parte dell'ente terzo gestore,  qualora  non  siano
state  formulate  da  parte  dei  competenti  uffici  osservazioni  e
rilievi. Con lo  stesso  provvedimento  viene  determinata  la  quota
definitiva   del  finanziamento  e  vengono  accertate  le  eventuali
economie.
   8. Nel caso in cui siano stati formulati  all'ente  terzo  gestore
osservazioni  o  rilievi  con il verbale previsto al precedente sesto
comma, la Giunta regionale, le province o  la  citta'  metropolitana,
sulla  base  delle  rispettive  competenze,  adotta con provvedimento
motivato le conseguenti decisioni ivi compreso  l'eventuale  recupero
delle  somme  a  carico  dell'ente  gestore  da  effettuarsi  con  le
modalita' previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
   9. I rendiconti non ancora revisionati o tuttora in  contestazione
al  momento della data di entrata in vigore della presente legge sono
esaminati, in contraddittorio  con  l'ente  gestore  interessato,  da
apposite   commissioni,   nominate  con  deliberazioni  della  Giunta
regionale entro 12  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge e composte da tre dipendenti regionali di livello non
inferiore al VII, di cui uno con qualifica di dirigente.
   10. Per l'esame della documentazione contabile dei  rendiconti  di
cui  al  precedente nono comma, la Regione puo' avvalersi anche della
collaborazione, ai sensi e con le modalita' previste dal terzo  comma
dell'articolo  49  dello  Statuto regionale e dalla legge regionale 9
gennaio 1987, n. 7,  di  esperti  esterni  scelti  fra  gli  iscritti
all'albo dei revisori dei conti o dei dottori commercialisti.
   11. I rendiconti di cui al precedente nono comma vengono esaminati
dalle  commissioni, sulla base degli elementi descritti al precedente
quinto comma e secondo  le  istruzioni  eventualmente  emanate  dalla
Giunta   regionale   per   agevolare   la  definizione  dei  predetti
rendiconti. Per la revisione e la relativa definizione  si  applicano
le modalita' di cui ai precedenti sesto, settimo ed ottavo comma.
   12.  Il  procedimento  di  revisione  dei  rendiconti  di  cui  al
precedente nono comma deve essere concluso entro il  termine  di  tre
anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge. I
rendiconti sono approvati con deliberazione della Giunta regionale la
quale riferira' ogni sei mesi alla competente commissione  consiliare
con  apposita  analitica  relazione  sui  risultati  della  revisione
effettuata unitamente a copie degli atti deliberativi.
   13. Ai componenti delle commissioni  di  cui  al  precedente  nono
comma viene corrisposto il compenso previsto dalla legge regionale n.
60 del 1975 e successive integrazioni e modificazioni.