Art. 28. Rendicontazione 1. Entro novanta giorni dal termine degli interventi o dell'esercizio finanziario, i soggetti gestori devono presentare il rendiconto di ogni spesa e/o costo sostenuti a carico dei finanziamenti ricevuti, alla Regione, alle province ed alla citta' metropolitana, in relazione alle rispettive competenze. 2. Al rendiconto, compilato sugli appositi modelli, approvati dalla Giunta regionale, in armonia con le indicazioni relative fornite dal Ministero del lavoro e dalla Comunita' Economica Europea, deve essere allegata copia della documentazione di cui al successivo terzo comma. Contestualmente al rendiconto, devono essere restituite le somme non utilizzate e le eventuali somme relative ad attivita' finanziate e non svolte. 3. La documentazione, costituita da titoli originali di costo e/o spesa, quietanzati e regolari ai sensi della vigente normativa fiscale, e' conservata a cura dei soggetti gestori nei propri uffici e messa a disposizione dei funzionari o delle apposite commissioni, di cui al successivo nono comma, incaricati dei controlli. 4. Sono considerati titoli originali di spesa anche autofatturazioni o note di addebito, emesse dagli enti terzi gestori per i propri organismi centrali o periferici per pubblicazioni, audiovisivi, servizi o altro materiale didattico di cui l'ente gestore abbia curato l'edizione, nonche' per gli ammortamenti o per la manutenzione di locali, delle attrezzature e degli impianti qualora non sia effettuata da terzi. 5. Entro 12 mesi dalla chiusura del corso di formazione si provvede alla revisione del rendiconto presentato dall'ente terzo gestore sulla base dei seguenti elementi: a) attivita' formative svolte, da accertare tramite i verbali di esami finali o intermedi; b) spese per il personale, da accertare tramite i modelli fiscali obbligatori per i rapporti di lavoro individuali e per i contratti di collaborazione professionale; c) spese per rapporti con le universita' pubbliche e private, imprese, istituti di studio e ricerche di comprovata idoneita'; d) spese per le quote del trattamento di fine rapporto, ivi compresa la rivalutazione del fondo per il trattamento di fine rapporto al 31 dicembre dell'anno precedente; e) spese relative al regolare pagamento degli emolumenti previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale della formazione professionale; f) spese per i versamenti previdenziali ed assicurativi, da accertare tramite documenti ufficiali dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.). 6. La revisione del rendiconto viene effettuata in contraddittorio, con l'ente interessato. Nel caso che, al termine del contraddittorio, si rilevino elementi di contrasto, di questi viene redatto apposito verbale. 7. I rendiconti sono approvati con provvedimento della Giunta regionale, delle province e della citta' metropolitana, sulla base delle rispettive competenze, entro il termine di due anni dalla presentazione, da parte dell'ente terzo gestore, qualora non siano state formulate da parte dei competenti uffici osservazioni e rilievi. Con lo stesso provvedimento viene determinata la quota definitiva del finanziamento e vengono accertate le eventuali economie. 8. Nel caso in cui siano stati formulati all'ente terzo gestore osservazioni o rilievi con il verbale previsto al precedente sesto comma, la Giunta regionale, le province o la citta' metropolitana, sulla base delle rispettive competenze, adotta con provvedimento motivato le conseguenti decisioni ivi compreso l'eventuale recupero delle somme a carico dell'ente gestore da effettuarsi con le modalita' previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 9. I rendiconti non ancora revisionati o tuttora in contestazione al momento della data di entrata in vigore della presente legge sono esaminati, in contraddittorio con l'ente gestore interessato, da apposite commissioni, nominate con deliberazioni della Giunta regionale entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e composte da tre dipendenti regionali di livello non inferiore al VII, di cui uno con qualifica di dirigente. 10. Per l'esame della documentazione contabile dei rendiconti di cui al precedente nono comma, la Regione puo' avvalersi anche della collaborazione, ai sensi e con le modalita' previste dal terzo comma dell'articolo 49 dello Statuto regionale e dalla legge regionale 9 gennaio 1987, n. 7, di esperti esterni scelti fra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o dei dottori commercialisti. 11. I rendiconti di cui al precedente nono comma vengono esaminati dalle commissioni, sulla base degli elementi descritti al precedente quinto comma e secondo le istruzioni eventualmente emanate dalla Giunta regionale per agevolare la definizione dei predetti rendiconti. Per la revisione e la relativa definizione si applicano le modalita' di cui ai precedenti sesto, settimo ed ottavo comma. 12. Il procedimento di revisione dei rendiconti di cui al precedente nono comma deve essere concluso entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I rendiconti sono approvati con deliberazione della Giunta regionale la quale riferira' ogni sei mesi alla competente commissione consiliare con apposita analitica relazione sui risultati della revisione effettuata unitamente a copie degli atti deliberativi. 13. Ai componenti delle commissioni di cui al precedente nono comma viene corrisposto il compenso previsto dalla legge regionale n. 60 del 1975 e successive integrazioni e modificazioni.