Art. 29.
                   Servizi e diritti degli allievi
 
   1.  La  regione,  le province e la citta' metropolitana promuovono
tutte le iniziative necessarie per rendere effettivo il  diritto  dei
cittadini alla formazione professionale predisponendo, in relazione a
quanto  previsto  nei  singoli  piani  annuali  e  nei  limiti  degli
stanziamenti disponibili, interventi atti a garantire:
     a) la fornitura gratuita  del  materiale  tecnico-didattico,  ed
ogni altro sussidio didattico di uso collettivo ed in particolare del
materiale utile alla sperimentazione didattica;
     b) la fruizione di contributi per le spese di trasporto;
     c)  la  fruizione  della mensa nei casi in cui tale servizio sia
ritenuto necessario;
     d)  la   istituzione   di   corsi   a   regime   convittuale   o
semiconvittuale;
     e)  la  concessione  di  indennita' di presenza, nella misura da
stabilirsi in sede di approvazione del piano annuale, fatti  salvi  i
diritti e le provvidenze stabiliti con leggi dello Stato che non sono
cumulabili con l'indennita' stessa;
     f)  gli  interventi specifici in favore di minorati, di invalidi
civili per causa di lavoro e di servizio,  che  possono  tradursi  in
servizi di accompagnamento e/o di trasporto, in lezioni individuali o
collettive  aventi  carattere integrativo, nell'adattamento del posto
di formazione, nelle prestazioni  di  insegnanti  di  sostegno  e  di
operatori sociali.
   2.  La  frequenza  dei  corsi  previsti  dalla  presente  legge e'
equiparata a quella dei  corsi  scolastici  per  quanto  concerne  le
agevolazioni relative ai mezzi di trasporto.
   3.  Gli  allievi hanno diritto di richiedere, secondo la normativa
statale, il differimento del  servizio  militare  di  leva  ai  sensi
dell'articolo 13 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
   4.   Tutti   gli   adulti  che  frequentano  corsi  di  formazione
professionale sono ammessi alle agevolazioni  previste  dall'articolo
10  della legge 20 maggio 1970, n. 300 ed usufruiscono dei diritti da
questa  riconosciuti  in  ordine  alla  tutela  della  dignita'   dei
lavoratori e delle liberta' sindacali.
   5.  I frequentanti le attivita' formative hanno diritto a riunirsi
in assemblea, secondo le modalita' definite  da  un  regolamento-tipo
approvato dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.