Art. 29. Servizi e diritti degli allievi 1. La regione, le province e la citta' metropolitana promuovono tutte le iniziative necessarie per rendere effettivo il diritto dei cittadini alla formazione professionale predisponendo, in relazione a quanto previsto nei singoli piani annuali e nei limiti degli stanziamenti disponibili, interventi atti a garantire: a) la fornitura gratuita del materiale tecnico-didattico, ed ogni altro sussidio didattico di uso collettivo ed in particolare del materiale utile alla sperimentazione didattica; b) la fruizione di contributi per le spese di trasporto; c) la fruizione della mensa nei casi in cui tale servizio sia ritenuto necessario; d) la istituzione di corsi a regime convittuale o semiconvittuale; e) la concessione di indennita' di presenza, nella misura da stabilirsi in sede di approvazione del piano annuale, fatti salvi i diritti e le provvidenze stabiliti con leggi dello Stato che non sono cumulabili con l'indennita' stessa; f) gli interventi specifici in favore di minorati, di invalidi civili per causa di lavoro e di servizio, che possono tradursi in servizi di accompagnamento e/o di trasporto, in lezioni individuali o collettive aventi carattere integrativo, nell'adattamento del posto di formazione, nelle prestazioni di insegnanti di sostegno e di operatori sociali. 2. La frequenza dei corsi previsti dalla presente legge e' equiparata a quella dei corsi scolastici per quanto concerne le agevolazioni relative ai mezzi di trasporto. 3. Gli allievi hanno diritto di richiedere, secondo la normativa statale, il differimento del servizio militare di leva ai sensi dell'articolo 13 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. 4. Tutti gli adulti che frequentano corsi di formazione professionale sono ammessi alle agevolazioni previste dall'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ed usufruiscono dei diritti da questa riconosciuti in ordine alla tutela della dignita' dei lavoratori e delle liberta' sindacali. 5. I frequentanti le attivita' formative hanno diritto a riunirsi in assemblea, secondo le modalita' definite da un regolamento-tipo approvato dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.