Art. 3.
                          Piano pluriennale
 
   1. La Giunta regionale sottopone  all'approvazione  del  Consiglio
regionale,   sentita   la   consulta   regionale  per  la  formazione
professionale di cui  al  successivo  articolo  6  e  la  commissione
regionale  per  l'impiego, di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56,
una proposta di "Piano  pluriennale  delle  attivita'  di  formazione
professionale",  predisposta  secondo  le procedure previste dal capo
III della legge regionale 11 aprile 1986, n.  17,  e  sue  successive
integrazioni  e  modificazioni, entro il mese di giugno precedente il
periodo di riferimento.
   2. Il piano pluriennale, oltre quanto  previsto  dall'articolo  14
della predetta legge regionale n. 17 del 1986, precisa:
     a)  i  fabbisogni  di formazione professionale in relazione alla
situazione ed alle previsioni  di  sviluppo  socio-economico  nonche'
all'andamento  del  mercato  del lavoro, ai progetti di insediamento,
riconversione e  ristrutturazione  dei  diversi  settori  produttivi,
quali  emergono  dalle  indicazioni  dell'osservatorio  regionale del
mercato del lavoro, dal programma regionale di sviluppo e  dai  piani
settoriali regionali;
     b)   gli   obiettivi   da  raggiungere  a  livello  regionale  e
provinciale, allo scopo di perseguire il riequilibrio territoriale  e
settoriale   delle   attivita'   formative,  nonche'  i  progetti  di
orientamento professionale;
    c) le priorita' delle  attivita'  formative  riferite  al  quadro
territoriale, ai settori produttivi, ai servizi;
     d)  le  modalita' ed i criteri per le attivita' di formazione ed
aggiornamento del personale impegnato nelle attivita'  di  formazione
professionale;
     e)  le  previsioni  finanziarie degli investimenti da effettuare
per l'acquisto, la costruzione,  l'adeguamento  e  la  trasformazione
delle  strutture  immobiliari  e  per  l'acquisto  delle attrezzature
tecnico-didattiche, destinati alla realizzazione di iniziative  form-
ative;
     f)  la  previsione  finanziaria, suddivisa per ciascun anno, per
ogni tipo di intervento previsto dal programma medesimo;
     g) la modalita' ed i criteri per far fronte a  progetti  urgenti
connessi  con  processi  di  crisi  produttive,  di  riconversione  o
ristrutturazione  aziendale,  di  nuovi  insediamenti  produttivi   e
finalizzati  a  specifiche  occasioni  di  impiego  per  i lavoratori
interessati;
     h) i criteri,  i  metodi  ed  i  parametri  per  la  valutazione
dell'efficienza  e  dell'efficacia delle iniziative formative e per i
controlli sulla attuazione delle iniziative stesse;
     i) le modalita' ed i  termini  per  la  verifica  da  parte  del
Consiglio  regionale,  su  proposta  della  Giunta  regionale,  della
congruenza dei piani  annuali  al  piano  pluriennale  di  formazione
professionale;
     l)  i  requisiti,  le modalita', i criteri e le procedure per il
finanziamento, la rendicontazione  e  la  gestione  degli  interventi
previsti dalla presente legge.
   3.  La  proposta di piano pluriennale deve essere corredata da una
relazione, predisposta dalla Giunta regionale, sulle iniziative form-
ative realizzate nell'ambito del piano pluriennale precedente,  anche
sulla  base  di  relazioni annuali predisposte dalle province e dalla
citta' metropolitana.