Art. 3. Piano pluriennale 1. La Giunta regionale sottopone all'approvazione del Consiglio regionale, sentita la consulta regionale per la formazione professionale di cui al successivo articolo 6 e la commissione regionale per l'impiego, di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, una proposta di "Piano pluriennale delle attivita' di formazione professionale", predisposta secondo le procedure previste dal capo III della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, e sue successive integrazioni e modificazioni, entro il mese di giugno precedente il periodo di riferimento. 2. Il piano pluriennale, oltre quanto previsto dall'articolo 14 della predetta legge regionale n. 17 del 1986, precisa: a) i fabbisogni di formazione professionale in relazione alla situazione ed alle previsioni di sviluppo socio-economico nonche' all'andamento del mercato del lavoro, ai progetti di insediamento, riconversione e ristrutturazione dei diversi settori produttivi, quali emergono dalle indicazioni dell'osservatorio regionale del mercato del lavoro, dal programma regionale di sviluppo e dai piani settoriali regionali; b) gli obiettivi da raggiungere a livello regionale e provinciale, allo scopo di perseguire il riequilibrio territoriale e settoriale delle attivita' formative, nonche' i progetti di orientamento professionale; c) le priorita' delle attivita' formative riferite al quadro territoriale, ai settori produttivi, ai servizi; d) le modalita' ed i criteri per le attivita' di formazione ed aggiornamento del personale impegnato nelle attivita' di formazione professionale; e) le previsioni finanziarie degli investimenti da effettuare per l'acquisto, la costruzione, l'adeguamento e la trasformazione delle strutture immobiliari e per l'acquisto delle attrezzature tecnico-didattiche, destinati alla realizzazione di iniziative form- ative; f) la previsione finanziaria, suddivisa per ciascun anno, per ogni tipo di intervento previsto dal programma medesimo; g) la modalita' ed i criteri per far fronte a progetti urgenti connessi con processi di crisi produttive, di riconversione o ristrutturazione aziendale, di nuovi insediamenti produttivi e finalizzati a specifiche occasioni di impiego per i lavoratori interessati; h) i criteri, i metodi ed i parametri per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia delle iniziative formative e per i controlli sulla attuazione delle iniziative stesse; i) le modalita' ed i termini per la verifica da parte del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, della congruenza dei piani annuali al piano pluriennale di formazione professionale; l) i requisiti, le modalita', i criteri e le procedure per il finanziamento, la rendicontazione e la gestione degli interventi previsti dalla presente legge. 3. La proposta di piano pluriennale deve essere corredata da una relazione, predisposta dalla Giunta regionale, sulle iniziative form- ative realizzate nell'ambito del piano pluriennale precedente, anche sulla base di relazioni annuali predisposte dalle province e dalla citta' metropolitana.