Art. 30. Assicurazioni 1. Tutti gli allievi dei corsi istituiti, convenzionati, autorizzati, secondo le norme della presente legge, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro, dovendosi considerare quali datori di lavoro, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, tutti i soggetti cui i corsi e le iniziative formative fanno capo. 2. Altra assicurazione, da stipularsi a cura del soggetto gestore, copre ogni infortunio degli allievi che possa verificarsi nel tragitto dal luogo di tirocinio alla sede del corso e viceversa, nello svolgimento delle attivita' didattiche, ivi comprese quelle svolte in azienda o in luoghi diversi dalla sede dei corsi, culturali, ricreative e sportive promosse dai soggetti responsabili dei corsi, anche in orario extrascolastico. 3. Tali assicurazioni devono coprire anche i rischi previsti alla lettera f), primo comma, del precedente articolo 29.