Art. 30.
                            Assicurazioni
 
  1.   Tutti   gli   allievi   dei  corsi  istituiti,  convenzionati,
autorizzati, secondo le norme della presente legge,  sono  assicurati
contro  gli  infortuni sul lavoro, dovendosi considerare quali datori
di lavoro, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico 30  giugno  1965,
n. 1124, tutti i soggetti cui i corsi e le iniziative formative fanno
capo.
   2. Altra assicurazione, da stipularsi a cura del soggetto gestore,
copre  ogni  infortunio  degli  allievi  che  possa  verificarsi  nel
tragitto dal luogo di tirocinio alla  sede  del  corso  e  viceversa,
nello  svolgimento  delle  attivita'  didattiche, ivi comprese quelle
svolte  in  azienda  o  in  luoghi  diversi  dalla  sede  dei  corsi,
culturali,  ricreative  e sportive promosse dai soggetti responsabili
dei corsi, anche in orario extrascolastico.
  3.  Tali  assicurazioni devono coprire anche i rischi previsti alla
lettera f), primo comma, del precedente articolo 29.