Art. 31. Libretto formativo personale 1. All'atto della prima iscrizione ad un corso di formazione professionale di cui alla presente legge, ogni allievo viene munito di un libretto formativo personale, nel quale viene registrato il suo "curriculum" formativo ed in particolare: a) natura del corso, durata e materia d'insegnamento; b) caratteristiche e durata del tirocinio e delle esercitazioni pratiche; c) risultati delle prove di esame sia intermedi che finali. Nel predetto libretto devono essere riportati i dati relativi ad ulteriori corsi di formazione frequentati successivamente dall'allievo. 2. Il modello del libretto e' unico per tutta la Regione ed e' approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di formazione professionale.