Art. 31.
                    Libretto formativo personale
 
   1. All'atto della prima  iscrizione  ad  un  corso  di  formazione
professionale  di  cui alla presente legge, ogni allievo viene munito
di un libretto formativo personale, nel quale viene registrato il suo
"curriculum" formativo ed in particolare:
     a) natura del corso, durata e materia d'insegnamento;
     b) caratteristiche e durata del tirocinio e delle  esercitazioni
pratiche;
     c) risultati delle prove di esame sia intermedi che finali.
  Nel  predetto  libretto  devono essere riportati i dati relativi ad
ulteriori   corsi   di   formazione    frequentati    successivamente
dall'allievo.
   2.  Il  modello  del  libretto e' unico per tutta la Regione ed e'
approvato  con  deliberazione  della  Giunta  regionale  su  proposta
dell'Assessore competente in materia di formazione professionale.