Art. 32.
     Trasferimento centri regionali di formazione professionale
 
   1.  Le  funzioni  amministrative  della  Regione  in  ordine  alla
gestione dei centri regionali di  formazione  professionale  e  delle
altre attivita' formative direttamente gestite dalla Regione ai sensi
della  legge  regionale  n.  14  del  1978  sono  attribuite  per  il
rispettivo territorio, alle province ed alla citta' metropolitana.
   2. Il personale di  ruolo  della  Regione  in  servizio  presso  i
predetti  centri  o  presso  altre  strutture formative, alla data di
entrata   in   vigore   della   presente   legge,   viene   assegnato
funzionalmente  alle  province  ed  alla  citta'  metropolitana,  nel
rispetto  delle  modalita'  previste  dall'articolo  31  della  legge
regionale 21 aprile 1988, n. 24.
   3.  Il  predetto  personale  resta  o  viene  inserito  nel  ruolo
regionale della formazione professionale che si trasforma in un ruolo
ad  esaurimento  e  conserva  integralmente  lo  stato  giuridico  ed
economico  del  restante  personale regionale nonche' la retribuzione
complessiva percepita al momento dell'assegnazione.
   4. La ricognizione del personale da inserire nel predetto ruolo ad
esaurimento  viene  effettuata   con   provvedimento   della   Giunta
regionale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
   5.  Il  personale  che  abbia  prestato  servizio  presso i centri
regionali di formazione professionale e le altre attivita'  formative
gestite   direttamente   dalla   Regione,  con  contratto  di  lavoro
subordinato a tempo determinato negli anni  formativi  1990-l991  e/o
1991-1992,  assunto  con  deliberazione  della  Giunta  regionale per
sopperire ad esigenze derivanti  da  carenze  di  organico  ai  sensi
dell'articolo  6  della legge regionale 17 aprile 1979, n. 86, viene,
in relazione alle esigenze delle attivita'  formative  dei  centri  e
delle  strutture  formative  regionali, mantenuto in servizio fino al
trasferimento dei centri e delle strutture citate  alle  province  ed
alla   citta'  metropolitana.  Al  momento  del  trasferimento  delle
predette  strutture il citato personale viene assegnato alle province
ed alla citta' metropolitana, destinatarie delle strutture  medesime,
ed  inserito  nell'elenco del personale di cui al successivo articolo
45, primo comma.
   6. I beni mobili ed immobili costituenti le strutture  dei  centri
regionali  di  formazione professionale sono ceduti in uso alle prov-
ince ed alla citta' metropolitana nel cui  territorio  sono  situati,
con apposito provvedimento della Giunta regionale.
   7.  Le province e la citta' metropolitana provvedono alla gestione
diretta degli interventi formativi, nelle strutture trasferite  dalla
Regione  o  altrimenti  acquisite  o  costituite, a mezzo di apposita
azienda speciale ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990,
n. 142.