Art. 32. Trasferimento centri regionali di formazione professionale 1. Le funzioni amministrative della Regione in ordine alla gestione dei centri regionali di formazione professionale e delle altre attivita' formative direttamente gestite dalla Regione ai sensi della legge regionale n. 14 del 1978 sono attribuite per il rispettivo territorio, alle province ed alla citta' metropolitana. 2. Il personale di ruolo della Regione in servizio presso i predetti centri o presso altre strutture formative, alla data di entrata in vigore della presente legge, viene assegnato funzionalmente alle province ed alla citta' metropolitana, nel rispetto delle modalita' previste dall'articolo 31 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24. 3. Il predetto personale resta o viene inserito nel ruolo regionale della formazione professionale che si trasforma in un ruolo ad esaurimento e conserva integralmente lo stato giuridico ed economico del restante personale regionale nonche' la retribuzione complessiva percepita al momento dell'assegnazione. 4. La ricognizione del personale da inserire nel predetto ruolo ad esaurimento viene effettuata con provvedimento della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria. 5. Il personale che abbia prestato servizio presso i centri regionali di formazione professionale e le altre attivita' formative gestite direttamente dalla Regione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato negli anni formativi 1990-l991 e/o 1991-1992, assunto con deliberazione della Giunta regionale per sopperire ad esigenze derivanti da carenze di organico ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 17 aprile 1979, n. 86, viene, in relazione alle esigenze delle attivita' formative dei centri e delle strutture formative regionali, mantenuto in servizio fino al trasferimento dei centri e delle strutture citate alle province ed alla citta' metropolitana. Al momento del trasferimento delle predette strutture il citato personale viene assegnato alle province ed alla citta' metropolitana, destinatarie delle strutture medesime, ed inserito nell'elenco del personale di cui al successivo articolo 45, primo comma. 6. I beni mobili ed immobili costituenti le strutture dei centri regionali di formazione professionale sono ceduti in uso alle prov- ince ed alla citta' metropolitana nel cui territorio sono situati, con apposito provvedimento della Giunta regionale. 7. Le province e la citta' metropolitana provvedono alla gestione diretta degli interventi formativi, nelle strutture trasferite dalla Regione o altrimenti acquisite o costituite, a mezzo di apposita azienda speciale ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142.