Art. 33. Aziende speciali finalita' ed attribuzioni 1. Le aziende speciali, quali strumenti per l'attuazione degli interventi formativi previsti dal "Piano annuale", svolgono in particolare i seguenti compiti: a) gestione dei centri regionali di formazione professionale ed attuazione di interventi formativi presso sedi formative alternative, presso strutture formative aziendali e presso gli istituti di prevenzione e pena nonche' la gestione delle attivita' formative in agricoltura; b) gestione dei convitti connessi con iniziative a carattere convittuale e/o semiconvittuale; c) rilevare e gestire i centri e le sedi formative gestite da comuni in convenzione con la Regione; d) rilevare e gestire gli interventi formativi in agricoltura attualmente svolti dall'Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (ERSAL), mediante convenzione con la Regione. 2. Le aziende speciali svolgono, inoltre, su autorizzazione della Regione i seguenti compiti: a) attivita' di studio, di ricerca, di documentazione, di sperimentazione, anche didattica, e di informazione nel campo della formazione e dell'orientamento professionale; b) assistenza tecnico-didattica per la elaborazione di specifici progetti formativi nell'ambito del territorio di competenza, connessi in particolare, con casi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro; c) organizzazione e gestione di corsi di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione del personale impegnato nelle iniziative di formazione e di orientamento professionale; d) rilevare e gestire, in caso di assenza di proposte da parte di altri enti di formazione, i centri di formazione professionale di enti che ne dismettano la gestione nonche' concorrere, con diritto di prelazione, a rilevare la gestione di detti centri in presenza di proposte avanzate da altri enti di formazione.