Art. 33.
             Aziende speciali finalita' ed attribuzioni
 
   1. Le aziende speciali, quali  strumenti  per  l'attuazione  degli
interventi  formativi  previsti  dal  "Piano  annuale",  svolgono  in
particolare i seguenti compiti:
     a) gestione dei centri regionali di formazione professionale  ed
attuazione di interventi formativi presso sedi formative alternative,
presso  strutture  formative  aziendali  e  presso  gli  istituti  di
prevenzione e pena nonche' la gestione delle attivita'  formative  in
agricoltura;
     b)  gestione  dei  convitti  connessi con iniziative a carattere
convittuale e/o semiconvittuale;
     c) rilevare e gestire i centri e le sedi  formative  gestite  da
comuni in convenzione con la Regione;
     d)  rilevare  e  gestire gli interventi formativi in agricoltura
attualmente svolti dall'Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio
(ERSAL), mediante convenzione con la Regione.
   2. Le aziende speciali svolgono, inoltre, su autorizzazione  della
Regione i seguenti compiti:
     a)  attivita'  di  studio,  di  ricerca,  di  documentazione, di
sperimentazione, anche didattica, e di informazione nel  campo  della
formazione e dell'orientamento professionale;
     b) assistenza tecnico-didattica per la elaborazione di specifici
progetti formativi nell'ambito del territorio di competenza, connessi
in  particolare,  con casi di rilevante squilibrio locale tra domanda
ed offerta di lavoro;
     c)  organizzazione  e  gestione  di  corsi   di   aggiornamento,
qualificazione  e  riqualificazione  del  personale  impegnato  nelle
iniziative di formazione e di orientamento professionale;
     d) rilevare e gestire, in caso di assenza di proposte  da  parte
di  altri enti di formazione, i centri di formazione professionale di
enti che ne dismettano la gestione nonche' concorrere, con diritto di
prelazione, a rilevare la gestione di detti  centri  in  presenza  di
proposte avanzate da altri enti di formazione.