Art. 34. Personale dell'azienda speciale 1. In fase di prima attuazione le aziende speciali, costituite ai sensi del precedente articolo 32, per il loro funzionamento si avvalgono: a) del personale dipendente della Regione che presta servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i centri regionali di formazione professionale e presso altre sedi formative; b) del personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli operatori del sistema regionale di formazione professionale convenzionata (CCNL), presso i centri di formazione professionale gestiti dai comuni e dall'ERSAL in convenzione con la Regione.