Art. 34.
                   Personale dell'azienda speciale
 
   1.  In fase di prima attuazione le aziende speciali, costituite ai
sensi del precedente  articolo  32,  per  il  loro  funzionamento  si
avvalgono:
     a)  del  personale dipendente della Regione che presta servizio,
alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i  centri
regionali di formazione professionale e presso altre sedi formative;
     b)  del  personale  in  servizio, alla data di entrata in vigore
della presente legge, con rapporto di lavoro  a  tempo  indeterminato
regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli operatori
del  sistema  regionale  di  formazione  professionale  convenzionata
(CCNL), presso i  centri  di  formazione  professionale  gestiti  dai
comuni e dall'ERSAL in convenzione con la Regione.