Art. 35.
                     Formazione degli artigiani
 
   1. La Regione ai sensi ed agli effetti dell'articolo 8 della legge
8  agosto  1985, n. 443, provvede ad attuare iniziative formative nel
settore  dell'artigianato,   per   promuovere   lo   sviluppo   della
professionalita'  dei  lavoratori,  e l'inserimento dei giovani nelle
attivita' lavorative del comparto, in coerenza con le finalita' e gli
obiettivi della programmazione, previsti  dalla  presente  legge,  in
materia di formazione professionale.
   2.   Le   attivita'   formative,   di  cui  al  precedente  comma,
comprendono:
     a) corsi di qualificazione di base per giovani di eta' inferiore
ai 25 anni;
     b) corsi teorici per apprendisti;
     c)   attivita'    di    formazione    imprenditoriale    e    di
riqualificazione,  aggiornamento  e  perfezionamento  di imprenditori
artigiani.