Art. 35. Formazione degli artigiani 1. La Regione ai sensi ed agli effetti dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 443, provvede ad attuare iniziative formative nel settore dell'artigianato, per promuovere lo sviluppo della professionalita' dei lavoratori, e l'inserimento dei giovani nelle attivita' lavorative del comparto, in coerenza con le finalita' e gli obiettivi della programmazione, previsti dalla presente legge, in materia di formazione professionale. 2. Le attivita' formative, di cui al precedente comma, comprendono: a) corsi di qualificazione di base per giovani di eta' inferiore ai 25 anni; b) corsi teorici per apprendisti; c) attivita' di formazione imprenditoriale e di riqualificazione, aggiornamento e perfezionamento di imprenditori artigiani.