Art. 36.
                    Formazione degli apprendisti
 
   1. La formazione professionale di giovani e di apprendisti per  le
imprese  artigiane, ai sensi dell'articolo 16 della legge 21 dicembre
1978, n. 845 e della legge  19  gennaio  1955,  n.  25  e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    si    fonda   sull'alternanza
dell'esperienza di  lavoro  con  la  formazione  teorica  e  tende  a
conferire  agli stessi le nozioni indispensabili per il conseguimento
della relativa qualifica e gli elementi di formazione sociale per  un
cosciente inserimento nel lavoro.
   2.  L'insegnamento  teorico  deve  svolgersi  mediante  un congruo
numero-ore  di  formazione  possibilmente  concentrato  in  un  unico
periodo  dell'anno  e  si  attua  mediante  idonei  cicli  promossi o
autorizzati dalle province e dalla citta' metropolitana.
   3. La durata e le modalita' di svolgimento dei cicli formativi per
i giovani e per gli apprendisti, nonche' i relativi moduli didattici,
qualora  non  fossero  previsti  dai  contratti  collettivi,  vengono
determinati, dalla Giunta regionale sentita la consulta regionale per
la   formazione  professionale,  in  rapporto  al  diverso  grado  di
difficolta' di apprendimento dei mestieri artigiani.
   4.  Le  capacita'  professionali,  conseguite  dai giovani e dagli
apprendisti tramite l'esperienza di lavoro e la frequenza  dei  cicli
di formazione, vengono accertate mediante una prova finale svolta nei
modi  e nei termini fissati dai precedenti articoli 15, 16 e 17. Tale
prova ha, per gli apprendisti, il valore  previsto  dall'articolo  18
della legge 19 gennaio 1955, n. 25.