Art. 36. Formazione degli apprendisti 1. La formazione professionale di giovani e di apprendisti per le imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, si fonda sull'alternanza dell'esperienza di lavoro con la formazione teorica e tende a conferire agli stessi le nozioni indispensabili per il conseguimento della relativa qualifica e gli elementi di formazione sociale per un cosciente inserimento nel lavoro. 2. L'insegnamento teorico deve svolgersi mediante un congruo numero-ore di formazione possibilmente concentrato in un unico periodo dell'anno e si attua mediante idonei cicli promossi o autorizzati dalle province e dalla citta' metropolitana. 3. La durata e le modalita' di svolgimento dei cicli formativi per i giovani e per gli apprendisti, nonche' i relativi moduli didattici, qualora non fossero previsti dai contratti collettivi, vengono determinati, dalla Giunta regionale sentita la consulta regionale per la formazione professionale, in rapporto al diverso grado di difficolta' di apprendimento dei mestieri artigiani. 4. Le capacita' professionali, conseguite dai giovani e dagli apprendisti tramite l'esperienza di lavoro e la frequenza dei cicli di formazione, vengono accertate mediante una prova finale svolta nei modi e nei termini fissati dai precedenti articoli 15, 16 e 17. Tale prova ha, per gli apprendisti, il valore previsto dall'articolo 18 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.