Art. 37. Convenzioni con imprese artigiane 1. La Giunta regionale individua, nell'ambito degli obiettivi e degli interventi per il settore artigiano e previa consultazione della commissione regionale per l'artigianato, i mestieri artigiani tipici da incentivare e quelli per la cui conservazione sia particolarmente necessario l'apprendimento nell'ambito della impresa artigiana. 2. Alle imprese che operano nei suddetti mestieri puo' essere riconosciuta, dalla Giunta regionale su proposta delle province e della citta' metropolitana, previo parere della consulta per la formazione professionale, la funzione di bottega scuola e al titolare la funzione di istruttore artigiano, purche': a) le imprese siano dotate di laboratori ed attrezzature tecniche idonee; b) gli imprenditori abbiano i requisiti previsti dalla legge regionale 5 febbraio 1975, n. 20; c) gli imprenditori si impegnino a curare la formazione professionale specifica nel mestiere, sotto la loro diretta e personale responsabilita'. 3. Con le imprese suddette, le province e la citta' metropolitana, stipulano una convenzione per la realizzazione di interventi formativi rivolti agli apprendisti ed ai giovani di eta' inferiore ai 25 anni. 4. La convenzione definisce: a) la qualifica professionale; b) il progetto di formazione e le modalita' di attuazione; c) la durata globale dell'intervento e dell'insegnamento teorico; d) il numero degli allievi; e) l'entita' e le modalita' di concessione dei finanziamenti.