Art. 37.
                  Convenzioni con imprese artigiane
 
   1.  La  Giunta  regionale individua, nell'ambito degli obiettivi e
degli interventi per il  settore  artigiano  e  previa  consultazione
della  commissione  regionale per l'artigianato, i mestieri artigiani
tipici  da  incentivare  e  quelli  per  la  cui  conservazione   sia
particolarmente  necessario l'apprendimento nell'ambito della impresa
artigiana.
   2. Alle imprese che operano  nei  suddetti  mestieri  puo'  essere
riconosciuta,  dalla  Giunta  regionale  su proposta delle province e
della citta' metropolitana,  previo  parere  della  consulta  per  la
formazione professionale, la funzione di bottega scuola e al titolare
la funzione di istruttore artigiano, purche':
     a)  le  imprese  siano  dotate  di  laboratori  ed  attrezzature
tecniche idonee;
     b) gli imprenditori abbiano i  requisiti  previsti  dalla  legge
regionale 5 febbraio 1975, n. 20;
     c)   gli  imprenditori  si  impegnino  a  curare  la  formazione
professionale  specifica  nel  mestiere,  sotto  la  loro  diretta  e
personale responsabilita'.
   3. Con le imprese suddette, le province e la citta' metropolitana,
stipulano   una   convenzione  per  la  realizzazione  di  interventi
formativi rivolti agli apprendisti ed ai giovani di eta' inferiore ai
25 anni.
  4. La convenzione definisce:
     a) la qualifica professionale;
     b) il progetto di formazione e le modalita' di attuazione;
     c)  la  durata  globale  dell'intervento   e   dell'insegnamento
teorico;
     d) il numero degli allievi;
     e) l'entita' e le modalita' di concessione dei finanziamenti.