Art. 38. Contenuto delle convenzioni 1. Il progetto di formazione deve prevedere le modalita' ed i contenuti dell'insegnamento teorico, per un minimo del 15 per cento delle ore settimanali, da impartire presso il piu' vicino ed idoneo centro di formazione professionale e viene elaborato congiuntamente dall'impresa artigiana e dalla direzione del C.F.P. . 2. Il titolare dell'impresa artigiana convenzionata, in qualita' di istruttore artigiano, ha il compito di trasmettere le proprie capacita' tecniche e professionali e le nozioni relative alla gestione dell'impresa artigiana. 3. La convenzione puo' essere risolta prima della scadenza qualora sia accertata, dai competenti organi, la perdita dei requisiti previsti dal secondo comma del precedente articolo 37 o quando vengano rilevate persistenti carenze nell'attuazione dei progetti formativi o inosservanza dei contratti di lavoro o di norme sulla legislazione sociale e antinfortunistica. 4. A conclusione del progetto formativo gli allievi sostengono una prova finale per il conseguimento dell'attestato di qualifica o di specializzazione, come previsto dal precedente articolo 36, quarto comma. 5. Alle imprese artigiane convenzionate sono concessi finanziamenti da determinarsi in sede di approvazione del piano annuale delle attivita' di formazione professionale.