Art. 38.
                     Contenuto delle convenzioni
 
   1.  Il  progetto  di  formazione  deve prevedere le modalita' ed i
contenuti dell'insegnamento teorico, per un minimo del 15  per  cento
delle  ore  settimanali, da impartire presso il piu' vicino ed idoneo
centro di formazione professionale e viene  elaborato  congiuntamente
dall'impresa artigiana e dalla direzione del C.F.P. .
   2.  Il  titolare dell'impresa artigiana convenzionata, in qualita'
di istruttore artigiano, ha il  compito  di  trasmettere  le  proprie
capacita'  tecniche  e  professionali  e  le  nozioni  relative  alla
gestione dell'impresa artigiana.
   3. La convenzione puo' essere risolta prima della scadenza qualora
sia  accertata,  dai  competenti  organi,  la  perdita  dei requisiti
previsti dal secondo  comma  del  precedente  articolo  37  o  quando
vengano  rilevate  persistenti  carenze  nell'attuazione dei progetti
formativi o inosservanza dei contratti di lavoro  o  di  norme  sulla
legislazione sociale e antinfortunistica.
   4. A conclusione del progetto formativo gli allievi sostengono una
prova  finale  per  il conseguimento dell'attestato di qualifica o di
specializzazione, come previsto dal precedente  articolo  36,  quarto
comma.
   5.    Alle   imprese   artigiane   convenzionate   sono   concessi
finanziamenti da determinarsi  in  sede  di  approvazione  del  piano
annuale delle attivita' di formazione professionale.