Art. 39.
          Corsi di formazione professionale non finanziati
 
   1.  Nell'ambito  della  liberta'  di  insegnamento  previsto dalla
Costituzione e nel rispetto delle normative  fissate  dalla  presente
legge  per la organizzazione e la gestione delle attivita' formative,
i gestori privati, le  scuole  pubbliche,  gli  enti  pubblici  e  le
imprese possono richiedere l'autorizzazione allo svolgimento di corsi
di formazione professionale conformi a quelli previsti dalla presente
legge, senza alcuna spesa da parte della Regione.
   2.  Sono  requisiti  indispensabili  per ottenere l'autorizzazione
allo svolgimento dei corsi di formazione professionale:
     a) l'idoneita' delle strutture e delle attrezzature da destinare
in modo  esclusivo  alle  attivita'  didattiche,  in  relazione  alla
tipologia delle attivita' formative, ed alle norme antinfortunistiche
e    igienico-sanitarie,   in   conformita'   a   quanto   prescritto
dall'articolo 18, lettera l) della legge 21 dicembre 1978, n. 845;
     b)  la  conformita'  dei  corsi,   per   i   quali   si   chiede
l'autorizzazione,  per  quanto  attiene il numero minimo delle ore, i
profili professionali, i requisiti di ammissione degli allievi,  agli
indirizzi  di  progettazione  didattica di cui al precedente articolo
12;
     c) la conformita'  dei  requisiti  professionali  del  personale
docente  a  quelli  previsti  per l'ammissione all'insegnamento nelle
attivita' di formazione professionale convenzionata;
     d) l'applicazione  al  personale  dei  contratti  collettivi  di
lavoro di categoria;
     e)  la  presenza  di  un  direttore,  responsabile didattico dei
corsi, con adeguato titolo di studio.
   3. Il richiedente, nel caso di persona fisica, oltre a non  essere
pubblico dipendente, dovra' aver compiuto il 18› anno di eta', essere
in  possesso  del  diploma di scuola secondaria superiore, e non aver
riportato condanne  penali  che  impediscano  l'accesso  al  pubblico
impiego.
   4.  La  vigilanza  ed  il  controllo  delle attivita' sono svolti,
secondo le modalita' ed i criteri del precedente articolo  27,  dalle
province  e dalla citta' metropolitana, competenti per territorio, in
via ordinaria e dalla Giunta regionale, in via straordinaria  tramite
l'Assessorato competente, in materia di formazione professionale.