Art. 39. Corsi di formazione professionale non finanziati 1. Nell'ambito della liberta' di insegnamento previsto dalla Costituzione e nel rispetto delle normative fissate dalla presente legge per la organizzazione e la gestione delle attivita' formative, i gestori privati, le scuole pubbliche, gli enti pubblici e le imprese possono richiedere l'autorizzazione allo svolgimento di corsi di formazione professionale conformi a quelli previsti dalla presente legge, senza alcuna spesa da parte della Regione. 2. Sono requisiti indispensabili per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di formazione professionale: a) l'idoneita' delle strutture e delle attrezzature da destinare in modo esclusivo alle attivita' didattiche, in relazione alla tipologia delle attivita' formative, ed alle norme antinfortunistiche e igienico-sanitarie, in conformita' a quanto prescritto dall'articolo 18, lettera l) della legge 21 dicembre 1978, n. 845; b) la conformita' dei corsi, per i quali si chiede l'autorizzazione, per quanto attiene il numero minimo delle ore, i profili professionali, i requisiti di ammissione degli allievi, agli indirizzi di progettazione didattica di cui al precedente articolo 12; c) la conformita' dei requisiti professionali del personale docente a quelli previsti per l'ammissione all'insegnamento nelle attivita' di formazione professionale convenzionata; d) l'applicazione al personale dei contratti collettivi di lavoro di categoria; e) la presenza di un direttore, responsabile didattico dei corsi, con adeguato titolo di studio. 3. Il richiedente, nel caso di persona fisica, oltre a non essere pubblico dipendente, dovra' aver compiuto il 18 anno di eta', essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, e non aver riportato condanne penali che impediscano l'accesso al pubblico impiego. 4. La vigilanza ed il controllo delle attivita' sono svolti, secondo le modalita' ed i criteri del precedente articolo 27, dalle province e dalla citta' metropolitana, competenti per territorio, in via ordinaria e dalla Giunta regionale, in via straordinaria tramite l'Assessorato competente, in materia di formazione professionale.