Art. 4. Piano annuale 1. La Giunta regionale, entro sei mesi e non oltre il mese di maggio di ciascun anno, sentita la consulta regionale per la formazione professionale di cui al successivo articolo 6, la commissione regionale per l'impiego, di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56 e la competente commissione consiliare permanente, approva il "Piano annuale delle attivita' di formazione professionale", per l'attuazione del piano pluriennale, in coerenza con gli obiettivi e le linee programmatiche indicati nel piano medesimo. 2. Nel piano annuale devono essere precisati, oltre gli obiettivi di cui al precedente articolo 3: a) la tipologia, l'articolazione in fasi temporali e la ripartizione territoriale degli interventi formativi, con le relative previsioni finanziarie; b) i parametri per la determinazione dei finanziamenti da destinare a ciascun tipo di intervento formativo; c) le indicazioni finanziarie per ciascun intervento previsto dal piano stesso, comprese le attivita' di supporto di cui al successivo articolo 11; d) l'eventuale quota di partecipazione alle spese per i corsi convittuali o per corsi particolari, nonche' le condizioni di partecipazione degli stranieri, comunitari ed extracomunitari, alle attivita' formative; e) l'indicazione dei criteri e delle modalita' per la realizzazione di interventi urgenti ed imprevedibili finalizzati a specifiche occasioni di occupazione ed a progetti di riconversione e ristrutturazione aziendale, con le relative previsioni finanziarie; f) le procedure per l'eventuale modificazione delle iniziative durante le fasi di attuazione, per esigenze di carattere finanziario o di altra natura; g) i parametri per i controlli sull'attuazione e per l'esame di efficacia, con particolare riferimento ai risultati occupazionali, degli interventi formativi; h) i criteri e le modalita' per i provvedimenti relativi alla mobilita' del personale addetto alle attivita' formative; i) i criteri e le modalita' per la presentazione dei progetti formativi realizzabili con il contributo finanziario del Fondo Sociale Europeo (FSE) e con i fondi previsti da leggi nazionali, in particolare dalla legge 21 dicembre l978, n. 845; l) le istruzioni, le direttive e le indicazioni dei termini per la presentazione delle proposte formative; m) i criteri e le modalita' per la selezione degli aspiranti allievi in presenza di un numero di domande di partecipazione superiore ai posti disponibili. 3. La Giunta regionale e' autorizzata fino alla emanazione del pi- ano pluriennale ad approvare il piano annuale secondo le procedure di cui al precedente primo comma.