Art. 4.
                            Piano annuale
 
   1. La Giunta regionale, entro sei mesi e  non  oltre  il  mese  di
maggio  di  ciascun  anno,  sentita  la  consulta  regionale  per  la
formazione  professionale  di  cui  al  successivo  articolo  6,   la
commissione  regionale  per  l'impiego, di cui alla legge 28 febbraio
1987, n.  56  e  la  competente  commissione  consiliare  permanente,
approva   il   "Piano   annuale   delle   attivita'   di   formazione
professionale", per l'attuazione del piano pluriennale,  in  coerenza
con  gli  obiettivi  e  le  linee  programmatiche  indicati nel piano
medesimo.
   2.  Nel piano annuale devono essere precisati, oltre gli obiettivi
di cui al precedente articolo 3:
    a)  la  tipologia,  l'articolazione  in  fasi  temporali   e   la
ripartizione territoriale degli interventi formativi, con le relative
previsioni finanziarie;
     b)  i  parametri  per  la  determinazione  dei  finanziamenti da
destinare a ciascun tipo di intervento formativo;
     c) le indicazioni finanziarie per  ciascun  intervento  previsto
dal  piano  stesso,  comprese  le  attivita'  di  supporto  di cui al
successivo articolo 11;
     d) l'eventuale quota di partecipazione alle spese  per  i  corsi
convittuali  o  per  corsi  particolari,  nonche'  le  condizioni  di
partecipazione degli stranieri, comunitari ed  extracomunitari,  alle
attivita' formative;
     e)   l'indicazione   dei   criteri  e  delle  modalita'  per  la
realizzazione di interventi urgenti ed  imprevedibili  finalizzati  a
specifiche  occasioni di occupazione ed a progetti di riconversione e
ristrutturazione aziendale, con le relative previsioni finanziarie;
     f) le procedure per l'eventuale modificazione  delle  iniziative
durante  le fasi di attuazione, per esigenze di carattere finanziario
o di altra natura;
     g) i parametri per i controlli sull'attuazione e per l'esame  di
efficacia,  con  particolare  riferimento ai risultati occupazionali,
degli interventi formativi;
     h) i criteri e le modalita' per i  provvedimenti  relativi  alla
mobilita' del personale addetto alle attivita' formative;
     i)  i  criteri  e le modalita' per la presentazione dei progetti
formativi  realizzabili  con  il  contributo  finanziario  del  Fondo
Sociale  Europeo  (FSE) e con i fondi previsti da leggi nazionali, in
particolare dalla legge 21 dicembre l978, n. 845;
     l) le istruzioni, le direttive e le indicazioni dei termini  per
la presentazione delle proposte formative;
     m)  i  criteri  e  le modalita' per la selezione degli aspiranti
allievi in  presenza  di  un  numero  di  domande  di  partecipazione
superiore ai posti disponibili.
   3. La Giunta regionale e' autorizzata fino alla emanazione del pi-
ano pluriennale ad approvare il piano annuale secondo le procedure di
cui al precedente primo comma.