Art. 40. Metodologie didattiche 1. Al fine di favorire l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e il progresso scientifico e tecnologico, possono essere autorizzati corsi, sempre rientranti nelle tipologie di cui al precedente articolo 9, con programmi didattici e durata difformi da quelli previsti dagli indirizzi di programmazione didattica, purche' ne sia documentata la validita' didattico-metodologica.