Art. 40.
                       Metodologie didattiche
 
   1. Al fine di favorire l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro
e  il progresso scientifico e tecnologico, possono essere autorizzati
corsi,  sempre  rientranti  nelle  tipologie  di  cui  al  precedente
articolo  9,  con  programmi  didattici  e  durata difformi da quelli
previsti dagli indirizzi di programmazione didattica, purche' ne  sia
documentata la validita' didattico-metodologica.