Art. 42. Prove finali di idoneita' 1. Per i corsi autorizzati ai sensi del precedente articolo 41, il rilascio degli attestati di qualifica e dei certificati di frequenza agli allievi, le modalita' di svolgimento delle prove finali per l'accertamento dell'idoneita' e la composizione della relativa commissione esaminatrice sono disciplinati dalle normative di cui ai precedenti articoli 15, 16, 17.