Art. 42.
                      Prove finali di idoneita'
 
   1. Per i corsi autorizzati ai sensi del precedente articolo 41, il
rilascio  degli attestati di qualifica e dei certificati di frequenza
agli allievi, le modalita' di  svolgimento  delle  prove  finali  per
l'accertamento   dell'idoneita'  e  la  composizione  della  relativa
commissione esaminatrice sono disciplinati dalle normative di cui  ai
precedenti articoli 15, 16, 17.