Art. 43.
       Modalita' di assunzione e stato giuridico del personale
 
   1.  Le  assunzioni  di  nuovo  personale,  con contratto di lavoro
subordinato, per le esigenze dei centri e delle  sedi  di  formazione
professionale,   ferme   restando   le   disposizioni  del  contratto
collettivo nazionale di lavoro degli operatori del sistema  regionale
di formazione professionale convenzionata, relative alla salvaguardia
dei  livelli  occupazionali e della mobilita' dei lavoratori iscritti
nell'elenco regionale di  cui  al  successivo  articolo  45,  debbono
essere  effettuate  esclusivamente  per  personale  in  possesso  dei
requisiti previsti dal predetto  contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro,  in  attesa  della emanazione del decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale di cui all'articolo 9 della  legge  21
dicembre 1978, n. 845.
   2.  A  tutto  il  personale,  con contratto di lavoro subordinato,
impegnato  nelle  attivita'  formative  finanziate  ai  sensi   della
presente  legge,  si  applica  il  "Contratto collettivo nazionale di
lavoro  degli  operatori  del   sistema   regionale   di   formazione
professionale convenzionata".
   3.  Le  imprese  ed i consorzi di imprese, per quanto attiene alle
esigenze di personale docente e non  docente  da  utilizzare  per  lo
svolgimento  di  corsi  convenzionati,  possono far ricorso a proprio
personale in possesso  dei  requisiti  per  l'insegnamento,  ove  non
risulti  in  mobilita'  personale,  iscritto  nell'elenco  di  cui al
successivo articolo 45, in possesso della necessaria professionalita'
richiesta per lo svolgimento dei corsi stessi.