Art. 43. Modalita' di assunzione e stato giuridico del personale 1. Le assunzioni di nuovo personale, con contratto di lavoro subordinato, per le esigenze dei centri e delle sedi di formazione professionale, ferme restando le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro degli operatori del sistema regionale di formazione professionale convenzionata, relative alla salvaguardia dei livelli occupazionali e della mobilita' dei lavoratori iscritti nell'elenco regionale di cui al successivo articolo 45, debbono essere effettuate esclusivamente per personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto contratto collettivo nazionale di lavoro, in attesa della emanazione del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. 2. A tutto il personale, con contratto di lavoro subordinato, impegnato nelle attivita' formative finanziate ai sensi della presente legge, si applica il "Contratto collettivo nazionale di lavoro degli operatori del sistema regionale di formazione professionale convenzionata". 3. Le imprese ed i consorzi di imprese, per quanto attiene alle esigenze di personale docente e non docente da utilizzare per lo svolgimento di corsi convenzionati, possono far ricorso a proprio personale in possesso dei requisiti per l'insegnamento, ove non risulti in mobilita' personale, iscritto nell'elenco di cui al successivo articolo 45, in possesso della necessaria professionalita' richiesta per lo svolgimento dei corsi stessi.