Art. 44.
                    Conferimento degli incarichi
 
   1. Per la gestione  degli  interventi  formativi,  previsti  dalla
presente  legge,  si  puo'  procedere  al  reclutamento del personale
necessario mediante:
     a) contratti di  lavoro  subordinato  in  conformita'  a  quanto
disposto  dalla  vigente  legislazione  e  dal  "Contratto collettivo
nazionale  di  lavoro  per  gli  operatori  del   sistema   regionale
professionale convenzionato";
     b) rapporti di collaborazione professionale;
     c)  rapporti  con  Universita'  pubbliche  e  private,  imprese,
istituti di studi e ricerca di comprovata idoneita'.
   2. I rapporti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma non
possono avere durata superiore a quella delle singole attivita' form-
ative interessate.