Art. 44. Conferimento degli incarichi 1. Per la gestione degli interventi formativi, previsti dalla presente legge, si puo' procedere al reclutamento del personale necessario mediante: a) contratti di lavoro subordinato in conformita' a quanto disposto dalla vigente legislazione e dal "Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operatori del sistema regionale professionale convenzionato"; b) rapporti di collaborazione professionale; c) rapporti con Universita' pubbliche e private, imprese, istituti di studi e ricerca di comprovata idoneita'. 2. I rapporti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma non possono avere durata superiore a quella delle singole attivita' form- ative interessate.