Art. 45.
       Personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato
 
   1. Il personale iscritto nella prima sezione  dell'albo  regionale
del  personale della formazione professionale, approvato dalla Giunta
regionale ai sensi della legge 23 luglio 1983, n.  50,  e  quello  in
servizio,  con  regolare  contratto  di  lavoro  subordinato  a tempo
indeterminato  alla  data  di entrata in vigore della presente legge,
presso centri di formazione professionale, il cui rapporto di  lavoro
sia  stato  autorizzato  dalla  regione  Lazio,  viene  inserito,  su
domanda, in un elenco regionale ad esaurimento.
   2. La predetta domanda,  redatta  su  carta  legale  e  con  firma
autenticata,  deve  essere  presentata  alla  regione  Lazio entro il
termine perentorio, di sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge.
   3. L'elenco di cui al precedente primo comma viene approvato dalla
Giunta Regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di
formazione  professionale,  entro  centoventi  giorni  dalla  data di
entrata in  vigore  della  presente  legge  e  viene  pubblicato  nel
Bollettino ufficiale della regione Lazio.
   4.  Entro  e  non  oltre  trenta  giorni  dalla  pubblicazione gli
interessati  possono  presentare,  su  carta  legale,   alla   Giunta
regionale ricorso avverso il mancato od erroneo inserimento.
   5.  Al personale, inserito nel predetto elenco, viene garantita la
continuita' del contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  e  si
applica  il  trattamento giuridico ed economico previsto dal C.C.N.L.
degli operatori del sistema  regionale  di  formazione  professionale
convenzionata.
   6.  Il  personale inserito nel predetto elenco posto in mobilita',
fino al momento  dell'inserimento  presso  altro  ente,  rimane  alle
dipendenze  dell'ente di appartenenza e, durante tale periodo, potra'
essere impegnato anche in attivita' di orientamento professionale, di
studio, di ricerche o di documentazione nonche' partecipare  a  corsi
di aggiornamento, di riqualificazione o di riconversione, autorizzati
dalla Regione.
   7.  L'inserimento  del personale in mobilita' presso una struttura
operativa  di  un  ente  diverso  da  quello  di   appartenenza,   e'
considerato  passaggio  diretto ai sensi dell'articolo 11 della legge
29 aprile 1949, n. 264 e successive integrazioni e modificazioni.  Il
lavoratore  trasferito ha diritto di richiedere, nell'anno successivo
al passaggio presso  altro  ente,  di  tornare  alle  dipendenze  del
precedente  ente  nel  caso  in  cui,  in  questo,  si  realizzino le
condizioni per un suo reinserimento.
   8. La Giunta regionale, le  province  e  la  citta'  metropolitana
provvedono  alla  gestione  dei  processi  di mobilita' del personale
inserito nell'elenco di cui al precedente primo comma, sulla base dei
criteri e delle modalita' previsti nel "Piano  annuale",  di  cui  al
precedente articolo 4, secondo comma, lettera i).
   9.  Per la copertura dei posti vacanti, prima di procedere a nuove
assunzioni, le province e la citta' metropolitana devono  accogliere,
nel  rispetto  della professionalita' le domande di trasferimento del
personale iscritto nell'elenco di cui al precedente primo comma.