Art. 45. Personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato 1. Il personale iscritto nella prima sezione dell'albo regionale del personale della formazione professionale, approvato dalla Giunta regionale ai sensi della legge 23 luglio 1983, n. 50, e quello in servizio, con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, presso centri di formazione professionale, il cui rapporto di lavoro sia stato autorizzato dalla regione Lazio, viene inserito, su domanda, in un elenco regionale ad esaurimento. 2. La predetta domanda, redatta su carta legale e con firma autenticata, deve essere presentata alla regione Lazio entro il termine perentorio, di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. L'elenco di cui al precedente primo comma viene approvato dalla Giunta Regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di formazione professionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lazio. 4. Entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione gli interessati possono presentare, su carta legale, alla Giunta regionale ricorso avverso il mancato od erroneo inserimento. 5. Al personale, inserito nel predetto elenco, viene garantita la continuita' del contratto di lavoro a tempo indeterminato e si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dal C.C.N.L. degli operatori del sistema regionale di formazione professionale convenzionata. 6. Il personale inserito nel predetto elenco posto in mobilita', fino al momento dell'inserimento presso altro ente, rimane alle dipendenze dell'ente di appartenenza e, durante tale periodo, potra' essere impegnato anche in attivita' di orientamento professionale, di studio, di ricerche o di documentazione nonche' partecipare a corsi di aggiornamento, di riqualificazione o di riconversione, autorizzati dalla Regione. 7. L'inserimento del personale in mobilita' presso una struttura operativa di un ente diverso da quello di appartenenza, e' considerato passaggio diretto ai sensi dell'articolo 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive integrazioni e modificazioni. Il lavoratore trasferito ha diritto di richiedere, nell'anno successivo al passaggio presso altro ente, di tornare alle dipendenze del precedente ente nel caso in cui, in questo, si realizzino le condizioni per un suo reinserimento. 8. La Giunta regionale, le province e la citta' metropolitana provvedono alla gestione dei processi di mobilita' del personale inserito nell'elenco di cui al precedente primo comma, sulla base dei criteri e delle modalita' previsti nel "Piano annuale", di cui al precedente articolo 4, secondo comma, lettera i). 9. Per la copertura dei posti vacanti, prima di procedere a nuove assunzioni, le province e la citta' metropolitana devono accogliere, nel rispetto della professionalita' le domande di trasferimento del personale iscritto nell'elenco di cui al precedente primo comma.