Art. 46. Norme transitorie 1. La Giunta regionale e' tenuta ad approvare i provvedimenti per l'applicazione della presente legge entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Entro il predetto termine di dodici mesi, la Giunta regionale e' tenuta a presentare apposita proposta di legge per il riordino e l'adeguamento delle strutture regionali, interessate dalla presente legge, di cui alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36. 3. Fino a quando le province e la citta' metropolitana non provvedono a dotarsi delle necessarie strutture amministrative ed alla costituzione delle aziende speciali, le funzioni amministrative attribuite alle province ed alla citta' metropolitana dalla presente legge continuano ad essere svolte dalla Regione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, 25 febbraio 1992 GIGLI Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge, ai sensi dell'art. 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dell'art. 31 dello statuto della regione Lazio.