Art. 46.
                          Norme transitorie
 
   1. La Giunta regionale e' tenuta ad approvare i provvedimenti  per
l'applicazione  della  presente legge entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
   2.  Entro  il predetto termine di dodici mesi, la Giunta regionale
e' tenuta a presentare apposita proposta di legge per il  riordino  e
l'adeguamento  delle  strutture regionali, interessate dalla presente
legge, di cui alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36.
   3. Fino a  quando  le  province  e  la  citta'  metropolitana  non
provvedono  a  dotarsi  delle  necessarie strutture amministrative ed
alla costituzione delle aziende speciali, le funzioni  amministrative
attribuite  alle province ed alla citta' metropolitana dalla presente
legge continuano ad essere svolte dalla Regione.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, 25 febbraio 1992
 
                                GIGLI
 
   Il visto del  Commissario  del  Governo  si  intende  apposto  per
decorso  del  termine  di legge, ai sensi dell'art. 11 della legge 10
febbraio 1953, n. 62 e  dell'art.  31  dello  statuto  della  regione
Lazio.