Art. 5.
                     Attribuzione delle funzioni
 
   1.  Tutte  le funzioni amministrative nelle materie previste dalla
presente legge, ad eccezione di quelle  riservate  alla  Regione  dal
successivo  secondo  comma,  sono  attribuite  ai sensi della legge 8
giugno 1990, n. 142, alle province ed alla citta' metropolitana.
   2. Spettano alla regione:
     a) le funzioni di programmazione, indirizzo e  coordinamento  di
tutti gli interventi previsti dalla presente legge;
     b)  la predisposizione e l'approvazione dei piani pluriennali ed
annuali;
     c) la predisposizione e l'approvazione dello  schema-tipo  delle
convenzioni da stipulare con i soggetti di cui al successivo articolo
18;
     d) la predisposizione e l'approvazione, ai sensi dell'articolo 7
della   legge   21   dicembre   1978,  n.  845,  degli  indirizzi  di
programmazione  didattica  in   relazione   ad   aree   professionali
specifiche;
     e)  la  predisposizione per la Comunita' Economica Europea (CEE)
dei piani e dei programmi operativi di Fondo sociale europeo relativi
agli obbiettivi previsti dal Regolamento Comunitario  n.  2052/88,  o
comunque  riferentisi al fondo sociale europeo e l'approvazione ed il
finanziamento  dei  relativi  progetti.  Trascorsi  tre  anni   dalle
attribuzioni  delle  funzioni  amministrative  alle  province  e alla
citta' metropolitana di cui al precedente primo comma,  in  relazione
all'evoluzione  delle normative comunitarie e nazionali in materia di
formazione professionale, sara' esaminata, con apposito provvedimento
legislativo, la possibilita'  di  attribuire  alle  province  e  alla
citta' metropolitana, competenze amministrative relative alla materia
di cui al presente comma;
     f)  l'approvazione  e  l'inoltro al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale di progetti specifici di formazione a  carico  dei
fondi  previsti  dalla legge 2l dicembre l978, n. 845, in particolare
dall'articolo 18, lettera h) ed i) e dall'articolo 26;
     g) l'approvazione delle normative relative ai requisiti  tecnici
necessari  per  il  riconoscimento  dell'idoneita'  delle strutture e
delle   attrezzature   adibite   alla    formazione    professionale,
conformemente  a quanto stabilito dall'articolo 18, lettera l), della
legge 21 dicembre 1978, n. 845;
     h) la promozione e  l'attuazione  degli  interventi  di  cui  ai
successivi articoli 11, 13 e 14.
   3. Sono, inoltre, riservati alla Regione i rapporti con gli organi
centrali e periferici dello Stato e della Comunita' Economica Europea
nonche'  tutti  gli  adempimenti  ad  essa  demandati dalle normative
comunitarie e nazionali.