Art. 5. Attribuzione delle funzioni 1. Tutte le funzioni amministrative nelle materie previste dalla presente legge, ad eccezione di quelle riservate alla Regione dal successivo secondo comma, sono attribuite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle province ed alla citta' metropolitana. 2. Spettano alla regione: a) le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutti gli interventi previsti dalla presente legge; b) la predisposizione e l'approvazione dei piani pluriennali ed annuali; c) la predisposizione e l'approvazione dello schema-tipo delle convenzioni da stipulare con i soggetti di cui al successivo articolo 18; d) la predisposizione e l'approvazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, degli indirizzi di programmazione didattica in relazione ad aree professionali specifiche; e) la predisposizione per la Comunita' Economica Europea (CEE) dei piani e dei programmi operativi di Fondo sociale europeo relativi agli obbiettivi previsti dal Regolamento Comunitario n. 2052/88, o comunque riferentisi al fondo sociale europeo e l'approvazione ed il finanziamento dei relativi progetti. Trascorsi tre anni dalle attribuzioni delle funzioni amministrative alle province e alla citta' metropolitana di cui al precedente primo comma, in relazione all'evoluzione delle normative comunitarie e nazionali in materia di formazione professionale, sara' esaminata, con apposito provvedimento legislativo, la possibilita' di attribuire alle province e alla citta' metropolitana, competenze amministrative relative alla materia di cui al presente comma; f) l'approvazione e l'inoltro al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di progetti specifici di formazione a carico dei fondi previsti dalla legge 2l dicembre l978, n. 845, in particolare dall'articolo 18, lettera h) ed i) e dall'articolo 26; g) l'approvazione delle normative relative ai requisiti tecnici necessari per il riconoscimento dell'idoneita' delle strutture e delle attrezzature adibite alla formazione professionale, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 18, lettera l), della legge 21 dicembre 1978, n. 845; h) la promozione e l'attuazione degli interventi di cui ai successivi articoli 11, 13 e 14. 3. Sono, inoltre, riservati alla Regione i rapporti con gli organi centrali e periferici dello Stato e della Comunita' Economica Europea nonche' tutti gli adempimenti ad essa demandati dalle normative comunitarie e nazionali.