Art. 7.
                        Contenuti e finalita'
 
   1.  Allo  scopo  di  favorire  scelte  formative  e  professionali
autonome e consapevoli, la Regione, in raccordo con  quanto  previsto
con  le  norme sull'organizzazione del mercato del lavoro di cui alla
legge 28 febbraio 1987, n. 56, tramite  l'Assessorato  competente  in
materia  di  formazione professionale, promuove ed organizza, tramite
le province  e  la  citta'  metropolitana  servizi  ed  attivita'  di
carattere  formativo  ed  informativo diretti a fornire le conoscenze
delle prospettive occupazionali, delle  professioni  e  dei  relativi
percorsi  formativi,  delle  dinamiche e delle trasformazioni in atto
nel sistema produttivo nel mercato del lavoro.
   2. Per lo sviluppo  delle  attivita'  di  cui  sopra  la  Regione,
inoltre,  individua sul territorio regionale n. 10 sedi di diffusione
dell'informazione.