Art. 7. Contenuti e finalita' 1. Allo scopo di favorire scelte formative e professionali autonome e consapevoli, la Regione, in raccordo con quanto previsto con le norme sull'organizzazione del mercato del lavoro di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, tramite l'Assessorato competente in materia di formazione professionale, promuove ed organizza, tramite le province e la citta' metropolitana servizi ed attivita' di carattere formativo ed informativo diretti a fornire le conoscenze delle prospettive occupazionali, delle professioni e dei relativi percorsi formativi, delle dinamiche e delle trasformazioni in atto nel sistema produttivo nel mercato del lavoro. 2. Per lo sviluppo delle attivita' di cui sopra la Regione, inoltre, individua sul territorio regionale n. 10 sedi di diffusione dell'informazione.