Art. 8.
                        Servizi ed attivita'
 
   1. Per il perseguimento  delle  finalita'  di  cui  al  precedente
articolo   7,  la  Regione  nell'ambito  dei  "Piani  pluriennali  ed
annuali", deve prevedere:
     a) gli interventi  per  i  soggetti  coinvolti  in  processi  di
transizione  dalla  scuola  al  lavoro,  dal lavoro al lavoro e dalla
formazione al lavoro;
     b) le modalita' di diffusione  di  informazioni  quantitative  e
qualitative  sul  mercato  del  lavoro  rivolte  a genitori, allievi,
insegnanti, lavoratori, operatori economici,  alle  parti  sociali  e
alle associazioni con finalita' formative e sociali;
     c) l'orientamento, anche in brevi cicli e su progetti specifici,
per destinatari soggetti a gravi forme di demotivazione al lavoro;
     d)   le   modalita'   per   elaborare  sussidi  per  l'attivita'
orientativa e provvedere alla  loro  diffusione  attraverso  tutti  i
mezzi di comunicazione;
     e)  la  promozione  di  iniziative di studi e di sperimentazione
didattica;
     f) la realizzazione di ogni altra iniziativa  comunque  relativa
alla materia del presente articolo;
     g)  la  promozione  di  opportune  forme  di  integrazione  e di
coordinamento  delle  attivita'  e  del  servizio   di   orientamento
professionale  con  le  iniziative assunte dalle competenti autorita'
scolastiche;
     h)  le  modalita'  di  massima  pubblicita'   degli   interventi
formativi   finalizzati   alla   qualificazione   e  all'occupazione,
sviluppando il raccordo con  il  sistema  scolastico  statale  e  con
l'ufficio  regionale  del  lavoro  e massima occupazione e stipulando
convenzioni con organi  di  stampa  e  radiotelevisivi  a  diffusione
regionale.
   2.  L'accesso  alle  attivita'  ed  ai  servizi di orientamento e'
libero e gratuito.
   3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui sopra le  province  e
la  citta'  metropolitana  possono  stipulare convenzioni con enti di
formazione professionale, con enti  pubblici  e  con  altri  soggetti
professionalmente idonei.