Art. 8. Servizi ed attivita' 1. Per il perseguimento delle finalita' di cui al precedente articolo 7, la Regione nell'ambito dei "Piani pluriennali ed annuali", deve prevedere: a) gli interventi per i soggetti coinvolti in processi di transizione dalla scuola al lavoro, dal lavoro al lavoro e dalla formazione al lavoro; b) le modalita' di diffusione di informazioni quantitative e qualitative sul mercato del lavoro rivolte a genitori, allievi, insegnanti, lavoratori, operatori economici, alle parti sociali e alle associazioni con finalita' formative e sociali; c) l'orientamento, anche in brevi cicli e su progetti specifici, per destinatari soggetti a gravi forme di demotivazione al lavoro; d) le modalita' per elaborare sussidi per l'attivita' orientativa e provvedere alla loro diffusione attraverso tutti i mezzi di comunicazione; e) la promozione di iniziative di studi e di sperimentazione didattica; f) la realizzazione di ogni altra iniziativa comunque relativa alla materia del presente articolo; g) la promozione di opportune forme di integrazione e di coordinamento delle attivita' e del servizio di orientamento professionale con le iniziative assunte dalle competenti autorita' scolastiche; h) le modalita' di massima pubblicita' degli interventi formativi finalizzati alla qualificazione e all'occupazione, sviluppando il raccordo con il sistema scolastico statale e con l'ufficio regionale del lavoro e massima occupazione e stipulando convenzioni con organi di stampa e radiotelevisivi a diffusione regionale. 2. L'accesso alle attivita' ed ai servizi di orientamento e' libero e gratuito. 3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui sopra le province e la citta' metropolitana possono stipulare convenzioni con enti di formazione professionale, con enti pubblici e con altri soggetti professionalmente idonei.