Art. 9.
                 Tipologia delle attivita' formative
 
   1. In relazione alle finalita' di cui al precedente articolo 1, la
Regione  programma  ed  attua,  sulla  base delle iniziative previste
dall'articolo 8 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, un  sistema  di
formazione    ed    orientamento    professionale,   per   consentire
l'acquisizione di  conoscenze  teoriche  e  pratiche  necessarie  per
svolgere  ruoli professionali di ogni livello, nei settori produttivi
e nei servizi pubblici  e  privati,  sia  che  si  tratti  di  lavoro
subordinato, di lavoro autonomo, di lavoro associato che di attivita'
professionali, mediante interventi corsuali strutturati ed interventi
personalizzati.
   2.   Gli   interventi  corsuali  strutturati  si  distinguono,  in
relazione all'utente ed ai diversi livelli formativi, in:
     a) attivita' di  formazione  al  lavoro,  destinate  ai  giovani
usciti  dalla  scuola  dell'obbligo,  dalle classi intermedie e dalla
scuola secondaria superiore; rientrano in tali attivita'  quelle  che
tendono  ad  integrare  la  preparazione  culturale-scientifica degli
allievi della secondaria superiore con conoscenze  ed  esperienze  di
natura professionale;
     b)  attivita'  di formazione professionale per lavoratori adulti
occupati, titolari di  contratti  di  apprendistato,  per  lavoratori
autonomi od associati;
     c)  attivita'  di  formazione  finalizzata  all'occupazione  per
giovani disoccupati, disoccupati di lunga durata, lavoratori in cassa
integrazione e per titolari di contratti di formazione-lavoro;
     d) attivita' di formazione rivolte al conseguimento  di  patenti
di  mestiere  o certificati di abilitazione, nonche' per l'iscrizione
ad albi professionali, richieste da specifica normativa  comunitaria,
nazionale o regionale;
     e)  attivita'  di formazione rivolte ai giovani laureati nonche'
ai ruoli manageriali ed imprenditoriali;
     f) attivita' di formazione dei soggetti in stato ed a rischio di
emarginazione  sociale;  le  categorie  dei  predetti  soggetti  sono
individuate   dal   Consiglio   regionale   nell'ambito   del  "Piano
pluriennale" di cui al precedente articolo 3.
   3. Gli  interventi  di  formazione  personalizzata  si  realizzano
mediante:
     a) interventi di formazione a distanza;
     b)  "stages"  lavorativi  presso  strutture pubbliche o private,
produttive di beni e/o servizi;
     c) borse o  crediti  di  formazione  per  la  partecipazione  ad
attivita'   formative,  anche  se  realizzate  fuori  dal  territorio
regionale.