Art. 12. Residenze universitarie 1. Le residenze universitarie sono strutture abitative unitarie articolate in camere e/o miniappartamenti e ambienti comuni destinati ad attivita' culturali, ricreative e formative e a servizi. 2. Le camere possono essere ad un posto letto (superficie minima 12 mq.). L'arredo deve comprendere anche i posti studio. 3. Le camere sono dotate di servizi igienici preferibilmente privati, o in rapporto di almeno 1 ogni 4 posti letto. 4. Ciascuna residenza e' dotata di cucina con saletta attigua per la consumazione dei pasti o prima colazione nonche' di una lavanderia-stireria attrezzata con lavatrici, asciugatrici, attrezzature da stiro. 5. Ciascuna residenza e' dotata di una o piu' sale ritrovo di dimensioni complessivamente non inferiori a mq. 1,5 per studente alloggiato. 6. Le residenze sono dotate di sale studio/lettura attrezzate, aperte anche ad altri studenti. 7. Ciascuna residenza e' dotata di un guardaroba di deposito per conservazione materiale ingombrante o effetti personale degli studenti nel periodo nel quale gli stessi non accupano le camere. 8. Le residenze devono comprendere gli ambienti di servizio necessari all'organizzazione della vita interna ed all'espletamento dei servizi previsti. 9. Qualora siano disponbili spazi all'aperto questi, nei limiti delle possibilita' consentite, sono attrezzati per l'esercizio di attivita' sportive.