Art. 12.
                       Residenze universitarie
 
   1.  Le  residenze  universitarie sono strutture abitative unitarie
articolate in camere e/o miniappartamenti e ambienti comuni destinati
ad attivita' culturali, ricreative e formative e a servizi.
   2. Le camere possono essere ad un posto letto  (superficie  minima
12 mq.). L'arredo deve comprendere anche i posti studio.
   3.  Le  camere  sono  dotate  di  servizi igienici preferibilmente
privati, o in rapporto di almeno 1 ogni 4 posti letto.
   4. Ciascuna residenza e' dotata di cucina con saletta attigua  per
la   consumazione   dei  pasti  o  prima  colazione  nonche'  di  una
lavanderia-stireria   attrezzata   con    lavatrici,    asciugatrici,
attrezzature da stiro.
   5.  Ciascuna  residenza  e'  dotata  di una o piu' sale ritrovo di
dimensioni complessivamente non inferiori  a  mq.  1,5  per  studente
alloggiato.
   6.  Le  residenze  sono  dotate di sale studio/lettura attrezzate,
aperte anche ad altri studenti.
   7.  Ciascuna  residenza e' dotata di un guardaroba di deposito per
conservazione  materiale  ingombrante  o  effetti   personale   degli
studenti nel periodo nel quale gli stessi non accupano le camere.
   8.  Le  residenze  devono  comprendere  gli  ambienti  di servizio
necessari all'organizzazione della vita interna  ed  all'espletamento
dei servizi previsti.
   9.  Qualora  siano  disponbili spazi all'aperto questi, nei limiti
delle possibilita' consentite, sono  attrezzati  per  l'esercizio  di
attivita' sportive.