Art. 15.
               Collaborazione con i servizi del S.S.N.
 
   1. Gli enti  gestori  attuano  forme  di  collaborazione  con  gli
appositi  servizi  del  Sistema  Sanitario Nazionale per l'assistenza
psicologica, la salute della  donna,  la  procreazione  responsabile,
l'informazione   sanitaria   e  con  altri  enti  che  si  riterranno
necessari, sencondo quanto disposto dalla regione Toscana  in  merito
al  Piano  Sanitario  regionale  e  al  Piano  regionale  dei servizi
sociali, a favore di tutti gli studenti universitari.