Art. 15. Collaborazione con i servizi del S.S.N. 1. Gli enti gestori attuano forme di collaborazione con gli appositi servizi del Sistema Sanitario Nazionale per l'assistenza psicologica, la salute della donna, la procreazione responsabile, l'informazione sanitaria e con altri enti che si riterranno necessari, sencondo quanto disposto dalla regione Toscana in merito al Piano Sanitario regionale e al Piano regionale dei servizi sociali, a favore di tutti gli studenti universitari.