Art. 16. Complessi di appartamenti 1. I complessi di appartamenti sono strutture abitative situate in blocchi di norma a sola utenza universitaria. 2. Le camere possono essere ad un posto letto (superficie minima 12 mq.) o a due posti letto (superficie minima 18 mq.). L'arredo deve comprendere anche i posti studio. 3. I servizi igienici all'interno di ogni singola unita' abitativa devono essere in rapporto di almeno 1 a 4 studenti alloggiati. 4. Ogni unita' abitativa componente il complesso comprende la cucina, o punto cottura, con tavolo pranzo e una stanza di soggiorno di superficie non inferiore a mq. 14. 5. Ogni unita' abitativa e' dotata di lavatrice. In alternativa dovra' essere previsto almeno un ambiente comune adibito a lavanderia a servizio di tutto il complesso. 6. Anche i complessi di appartamenti possono prevedere spazi ed ambienti comuni per attivita' culturali, formative, ricreative e sportive. Nel caso in cui questi ne siano completamente sprovvisti dovra' essere garantito agli studenti ospiti l'utilizzo di strutture e ambienti di altre residenze, da incrementarsi in proporzione al numero degli utenti.