Art. 16.
                      Complessi di appartamenti
 
   1. I complessi di appartamenti sono strutture abitative situate in
blocchi di norma a sola utenza universitaria.
   2. Le camere possono essere ad un posto letto  (superficie  minima
12 mq.) o a due posti letto (superficie minima 18 mq.). L'arredo deve
comprendere anche i posti studio.
   3. I servizi igienici all'interno di ogni singola unita' abitativa
devono essere in rapporto di almeno 1 a 4 studenti alloggiati.
   4.  Ogni  unita'  abitativa  componente  il complesso comprende la
cucina, o punto cottura, con tavolo pranzo e una stanza di  soggiorno
di superficie non inferiore a mq. 14.
   5.  Ogni  unita'  abitativa e' dotata di lavatrice. In alternativa
dovra' essere previsto almeno un ambiente comune adibito a lavanderia
a servizio di tutto il complesso.
   6. Anche i complessi di appartamenti possono  prevedere  spazi  ed
ambienti  comuni  per  attivita'  culturali,  formative, ricreative e
sportive. Nel caso in cui questi ne  siano  completamente  sprovvisti
dovra'  essere garantito agli studenti ospiti l'utilizzo di strutture
e ambienti di altre residenze, da  incrementarsi  in  proporzione  al
numero degli utenti.