Art. 2.
                          C o n t e n u t o
 
   1.  Il  bando  di  concorso  di  ogni  singola  sede deve comunque
contenere:
     a) il numero degli assegni di studio messi a concorso  nell'anno
accademico  di  riferimento,  secondo  le  prescrizioni del programma
regionale per quella specifica sede;
     b) la consistenza dell'assegno di studio in entita' monetaria  e
servizi;
     c)  la  tipologia dei posti alloggio disponibili ed i criteri di
assegnazione;
     d) i requisiti generali di ammissione al concorso;
     e) i requisiti specifici di merito e di reddito;
     f) l'indicazione della documentazione relativa alle  lettere  d)
ed e);
     g)  il  termine di scadenza per la presentazione delle domande e
della pubblicazione della graduatoria;
     h) le modalita' per i ricorsi;
     i)  le  modalita'  ed  i  termini  di  erogazione   dell'importo
monetario  dell'assegno di studio, di assegnazione del posto alloggio
e di fruizione gratuita del servizio mensa;
     l)  le  sanzioni  amministrative  e  penali  previste   per   le
dichiarazioni non veritiere.