Art. 2. C o n t e n u t o 1. Il bando di concorso di ogni singola sede deve comunque contenere: a) il numero degli assegni di studio messi a concorso nell'anno accademico di riferimento, secondo le prescrizioni del programma regionale per quella specifica sede; b) la consistenza dell'assegno di studio in entita' monetaria e servizi; c) la tipologia dei posti alloggio disponibili ed i criteri di assegnazione; d) i requisiti generali di ammissione al concorso; e) i requisiti specifici di merito e di reddito; f) l'indicazione della documentazione relativa alle lettere d) ed e); g) il termine di scadenza per la presentazione delle domande e della pubblicazione della graduatoria; h) le modalita' per i ricorsi; i) le modalita' ed i termini di erogazione dell'importo monetario dell'assegno di studio, di assegnazione del posto alloggio e di fruizione gratuita del servizio mensa; l) le sanzioni amministrative e penali previste per le dichiarazioni non veritiere.