Art. 20. Strutture abitative convenzionate 1. Gli enti gestori garantiscono che le eventuali strutture abitative convenzionate abbiano caratteristiche corrispondenti a quelle delle strutture direttamente gestite e comunque tali da soddisfare la particolare utenza studentesca. 2. Agli studenti ospiti delle strutture abitative convenzionate e' fornita copia dell'atto di convenzione dal quale risultino gli obblighi del concedente e le modalita' di resa del servizio.