Art. 20.
                  Strutture abitative convenzionate
 
   1. Gli  enti  gestori  garantiscono  che  le  eventuali  strutture
abitative  convenzionate  abbiano  caratteristiche  corrispondenti  a
quelle delle  strutture  direttamente  gestite  e  comunque  tali  da
soddisfare la particolare utenza studentesca.
   2. Agli studenti ospiti delle strutture abitative convenzionate e'
fornita  copia  dell'atto  di  convenzione  dal  quale  risultino gli
obblighi del concedente e le modalita' di resa del servizio.