Art. 21. Fruizione non continuativa del servizio 1. Per coloro che non necessitino di una presenza costante nella citta' sede degli studi, gli enti gestori possono assicurare il servizio abitativo, in alternativa all'assegnazione annuale, anche mediante prenotazioni secondo un calendario definito di intesa con gli studenti. 2. Per accedere al servizio abitativo cosi' organizzato dovra' essere espressa la disponibilita' da parte dello studente al momento della domanda di assegno di studio. 3. Tale servizio comprende anche la pulizia giornaliera delle camere e la fornitura e il cambio della biancheria. 4. L'ente gestore qualora opti per l'organizzazione di tale tipo di servizio, dovra' costituire allo scopo una riserva di posti presso le residenze universitarie e disciplinarne il funzionamento con proprio regolamento. 5. Il servizio di cui al presente articolo e' rivolto agli studenti vincitori di posto alloggio ma puo' essere utilizzato, in periodi in cui non vi ricorrono tali soggetti, da altri universitari italiani e stranieri e per gli scopi di cui all'art. 9, comma 8, della legge regionale n. 37/89 a tariffe almeno pari ai costi di gestione.