Art. 21.
               Fruizione non continuativa del servizio
 
   1. Per coloro che non necessitino di una presenza  costante  nella
citta'  sede  degli  studi,  gli  enti  gestori possono assicurare il
servizio abitativo, in alternativa  all'assegnazione  annuale,  anche
mediante  prenotazioni  secondo  un calendario definito di intesa con
gli studenti.
   2.  Per  accedere  al  servizio abitativo cosi' organizzato dovra'
essere espressa la disponibilita' da parte dello studente al  momento
della domanda di assegno di studio.
   3.  Tale  servizio  comprende  anche  la pulizia giornaliera delle
camere e la fornitura e il cambio della biancheria.
   4. L'ente gestore qualora opti per l'organizzazione di  tale  tipo
di servizio, dovra' costituire allo scopo una riserva di posti presso
le  residenze  universitarie  e  disciplinarne  il  funzionamento con
proprio regolamento.
   5. Il servizio  di  cui  al  presente  articolo  e'  rivolto  agli
studenti  vincitori  di  posto alloggio ma puo' essere utilizzato, in
periodi in cui non vi ricorrono tali soggetti, da altri  universitari
italiani  e  stranieri  e  per  gli scopi di cui all'art. 9, comma 8,
della legge regionale n. 37/89 a tariffe  almeno  pari  ai  costi  di
gestione.